Un diritto che si sostanzi nell’individuazione scientifica della soluzione “giusta” dei casi concreti può ancor oggi costituire una risposta sia alle istanze di regole/principi condivisi che costituiscano per via teorica/giurisprudenziale/normativa la base portante del diritto UE sia la trama portante del nuovo diritto europeo.
Lupoi scrive che come il giudice degli ordinamenti civilistici non ha regolarmente di fronte a sé la legge scritta, allo stesso modo il giudice degli ordinamento di common non ha regolarmente di fronte a sé i precedenti giudiziali; sempre Lupoi scrive che il giudice di common attinge i principi del proprio ordinamento come il giudice civilista e infine che il precedente giudiziale è una regola (che nasce come regola di un caso e poi non si sa se diventerà regola di una serie di casi). Le riflessioni dell’autore aprono la strada alla riflessione sulla struttura dell’interpretazione casistica dei giuristi romani.