Le riforme giudiziarie del XIX secolo possono essere intese come un’apertura di credito del potere politico verso il ceto dei giuristi. Nel secondo dopoguerra la distanza tra i due mutamenti è divenuto evidente e le riforme sono state veicolate attraverso la legislazione che è divenuto il formante egemone anche nella esperienza giuridica inglese. Prima sono state introdotte continue del diritto sostanziale poi si è proceduto ad una riforma molto radicale del processo civile, infine si è modificata l’organizzazione delle corti supreme e del sistema di reclutamento dei giudici.

Nel sistema inglese attuale la maggior parte delle questioni contenziose civili e amministrative vengono risolte dalle County Courts. Alla lista sono da aggiungere i Magistrates locali i quali svolgono essenzialmente funzioni in materia di giustizia penale, ma hanno anche competenza in materia civile. Questi organi applicano il diritto e seguono le indicazioni delle corti superiori ma non sono composte necessariamente da giuristi di professione. Questa prerogativa è riservata alle corti superiori che hanno sede a Londra e che oggi si riassumono nella supreme court of Judicature e nel Judicial Commitee della House of Lords. La Court of Judicature è l’erede delle corti di common law.

Tradizionalmente si accedeva alla carica di giudice per scelta del Lord Cancelliere. Tuttavia la Construction Reform del 2005 prevede che la figura del Lord Chancellor sia soppressa. La Supreme Court of Jusicature è scomposta in 2 gradi: High Court per il primo grado e Court of Appeal per il secondo grado. La High Court ha sede a Londra ma sono state istituite sedi decentrate avanti le quali si può iniziare una causa che rientri nella competenza della High Court. Nelle sezioni decentrate tuttavia sono presenti anche giudici delle County Courts mentre i membri effettivi della corte operano normalmente a Londra.

Contro le pronunce della High Court si può ricorrere alla House of Lords e dal 2009 alla Supreme Court UK che è destinata ad ereditare alcune funzioni sino a qui affidate al Privy Council. Il ricorso al giudice superiore non è un diritto della parte soccombente perciò il sistema dell’appello serve in realtĂ  a produrre decisioni piĂą mature e vagliate al massimo livello di autorevolezza. L’attivitĂ  delle corti di revisione non è quindi principalmente diretta a rendere giustizia nel caso singolo ma a pronunciare sentenza in casi che coinvolgono questioni di principio oppure quando la decisione appellata sembri così poco persuasiva da rendere necessario un intervento correttivo prima che possa seminare incertezza. Le decisioni dei giudici d’appello sono poco numerose quindi il criterio del precedente comporta che la regola di diritto giurisprudenziale sia dotata di notevole stabilitĂ .

La House of Lords è stata sino ad oggi l’unico organo giudiziario munito del potere di overruling, cioè di discostarsi sai propri precedenti. Il rifiuto dei giudici inglesi di porsi come policy makers costituisce un tratto distintivo piuttosto notevole rispetti all’atteggiamento dei giudici americani. In generale l’organizzazione giudiziaria del Regno Unito si avvia ad essere simile a quella degli altri stati europei.

Anche la procedura civile ha abbandonato i propri arcaismi: con la civil litigation reform del 2000 la procedura civile inglese è stata profondamente rivista. L’idea di fondo è che occorre adottare procedure diversificate in funzione della complessitĂ  della controversia. Le liti vengono suddivise a seconda del loro valore economico in small claims, quelle avviare nel fast track e quelle piĂą complesse inserire nel multi track. Tradizionalmente il giudice è un arbitro silente e il processo viene condotto dalle parti in contrapposizione dialettica tra loro, modello detto adversary, che viene contrapposto al modello inquisitorio dove il giudice cerca la veritĂ  di fatti anche servendosi dell’ausiliario consulente tecnico d’ufficio.

In realtĂ  i due schemi sono ibridati. Sempre alle influenze europee è dovuta la riforma Human Rights Act 1998, che è una trasposizione della convenzione europea dei diritti dell’uomo: obbliga l’interprete a seguire il canone dell’interpretazione costituzionalmente adeguata. Tradizionalmente nel common law le carte costituzionali sono intese come vincolanti per i governi i cui poteri vengono limitati dalla loro esistenza. I rapporti dei privati non sono influenzati dai documenti costituzionali.

Nel frattempo è mutato il ruolo delle corti come fonte di produzione del diritto. Nel XX secolo il parlamento ha vinto la ritrosia di intervento nel diritto privato e ha introdotto riforme spesso radicali. La grande fioritura della legislazione è collocabile nel secondo dopoguerra al tempo della edificazione del welfare state, il cui diritto è necessariamente scritto in forma legislativa.

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