Il matrimonio concordatario è l’espressione comunemente usata per indicare il matrimonio canonico con effetti civili. Tale matrimonio deve essere seguito dalla lettura degli artt. 143 – 144, riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. Deve poi essere trascritto sui registri dello stato civile, entro il limite di cinque giorni, cosa che non può avvenire:

  • se i coniugi erano già uniti in matrimonio civile tra loro o con un’altra persona.
  • se i coniugi non hanno l’età prescritta dalla legge e non hanno ottenuto l’autorizzazione.
  • se uno dei coniugi sia interdetto per infermità di mente.
  • se tra i coniugi esiste un impedimento che la legge civile considera inderogabile.
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