Il Concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica dell’11.2.1929 ha fatto nascere il cosiddetto “matrimonio concordatario “ che consente ai cattolici la celebrazione, davanti al ministro del culto, di matrimonio religioso anche con effetti civili, a condizione che il consenso sia manifestato dei nubendi davanti al ministro del culto e l’atto venga trascritto nei registri dello stato civile.

Sulla validitĂ  del vincolo incidono fortemente le alterazioni dalla volontĂ  di ciascun soggetto oppure l’esclusione predeterminata del rispetto anche di uno solo dei caratteri fondamentali del matrimonio: l’amore coniugale, procreazione, indissolubilitĂ , monogamia.

Questa disciplina è stata profondamente modificata dalla Accordo Di Revisione Del Concordato Dell’84. In base a questo accordo, la trascrizione del matrimonio non può avvenire in due casi:

– quando gli sposi non hanno l’etĂ  prevista dall’ordinamento civile

-quando sussiste un impedimento considerato inderogabile dalla legge civile.

Il matrimonio canonico, quindi, non può essere trascritto in quei casi in cui esiste un divieto inderogabile di celebrazione del vincolo civile, mentre può essere trascritto un matrimonio celebrato in presenza di un impedimento derogabile.

Per quanto riguarda le formalitĂ , il matrimonio concordatario deve essere preceduto dalle pubblicazioni civili su richiesta dei nubendi e del parroco, davanti al quale sono state fatte le pubblicazioni religiose.

Questa richiesta attesta l’intenzione di nubendi di contrarre un matrimonio con effetti civili. Trascorso il periodo previsto, senza che siano emersi impedimenti civili che non consentono la trascrizione, l’ufficiale dello stato civile del luogo di residenza di uno degli sposi rilascia un documento nel quale si dichiara che nulla osta alla celebrazione. Questo documento garantisce comunque la trascrivibilitĂ  del matrimonio, anche se prima della celebrazione sorge qualche impedimento.

La celebrazione del matrimonio avviene secondo il rito cattolico, ma è prevista la lettura, da parte del sacerdote degli articoli del codice civile sui diritti e doveri dei coniugi.

L’atto di matrimonio deve essere redatto dal celebrante in doppio originale e sottoscritto da lui, dai coniugi e dai testimoni. In questo atto possono essere inserite anche le dichiarazioni degli sposi di scegliere come regime quello di separazione dei beni oppure per di riconoscimento di un figlio naturale.

Un originale dell’atto, unitamente alla richiesta di trascrizione, per essere inviato dal parroco entro 5 giorni all’ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuta la celebrazione, perchĂ© venga trascritto nell’archivio informatico. Il matrimonio trascritto tempestivamente produce effetti civili dal momento della celebrazione. La trascrizione ha carattere costitutivo, è necessaria perchĂ© il matrimonio canonico abbia anche effetti civili; in mancanza di trascrizione, il matrimonio rimane un atto puramente religioso, irrilevante per lo stato.

Se invece il matrimonio è stato celebrato irregolarmente per mancanza delle pubblicazioni l’ufficiale vi deve provvedere prima di procedere a trascrizione. Al comune verrĂ  affisso un avviso del matrimonio da trascrivere. Trascorsi otto giorni, l’ufficiale dello stato civile potrĂ  procedere alla trascrizione. Questa viene chiamata trascrizione tempestiva ritardata.

Diversa è invece l’ipotesi della cosiddetta trascrizione tardiva, che si verifica quando l’atto di matrimonio non viene inviato l’ufficiale di stato civile nei cinque giorni successivi alla celebrazione oppure quando questi non ha potuto procedere alla trascrizione tempestiva per una causa di intera intrascrivibilitĂ  poi venuta meno. In questo caso, secondo l’accordo dell’84, l’ufficiale potrĂ  procedere alla trascrizione solo su richiesta dei due sposi o di uno di essi, ma senza opposizione dell’altro; gli sposi devono quindi confermare, al momento della trascrizione, la volontĂ  matrimoniale espressa al momento della celebrazione. Gli effetti del matrimonio retroagiscono anche in questo caso al momento della celebrazione, ma non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi nel periodo intercorrente tra alla celebrazione è la trascrizione.

Una figura particolare di matrimonio non trascritto tempestivamente è il cosiddetto matrimonio segreto che la chiesa consente di celebrare, per gravi ed urgenti ragioni, alla presenza del parroco e dei testimoni e di iscrivere in un registro segreto tenuto dal vescovo. In questo matrimonio mancano sia gli adempimenti civili che la trascrizione ed, in particolare, quest’ultima viene rinviata al momento in cui cesseranno le ragioni del segreto. Questo tipo di matrimonio, quindi, è, per scelta degli sposi, preordinato a non essere trascritto tempestivamente

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