Coloro che abbiano contratto il matrimonio concordatario possono ottenere, a domanda, che le sentenze pronunciate dai tribunali ecclesiastici dichiarative della nullità del matrimonio conseguano efficacia civile. In precedenza l’art. 34 del Concordato riconosceva una vera e propria riserva di giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio canonico trascritto, con un’automatica rilevanza civile delle sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità del matrimonio. La dimostrazione che la situazione sia cambiata, tuttavia, viene resa evidente:

  • dalla disciplina riformata, nella quale non si parla di riserva di giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio canonico trascritto. Da tale silenzio possono essere tratte conclusioni diverse, ma la querelle viene risolta dalla sent. n. 1824 del 1993 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo la quale l’attribuzione ad un ordinamento della disciplina sostanziale del matrimonio non comporta automaticamente la giurisdizione esclusiva su tale matrimonio dei tribunali espressione di quell’ordinamento. Sulla nullità del matrimonio canonico trascritto, in sostanza, deve riconoscersi esistere una concorrenza di giurisdizione tra tribunali dello Stato e tribunali ecclesiastici;
  • dall’approvazione della legge sul divorzio, la quale, riconoscendo la possibilità che i tribunali statali dichiarino lo scioglimento del matrimonio canonico trascritto, pone nel nulla l’esclusività della riserva di giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio.

La principale ragione dell’eliminazione della riserva di giurisdizione ecclesiastica, in particolare, è stata individuata nella necessità di tutelare lo ius poenitendi dei coniugi che non condividessero più la scelta che li aveva determinati a costituirsi coniugi nella forma del matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico, con la conseguente esclusione dell’automatica efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale

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