Quanto alla procedura necessaria per ottenere che una sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio canonico trascritto consegua effetti civili, occorre chiedersi se la l. n. 218 del 1995, che ha riformato il sistema italiano di diritto internazionale privato, abbia reso obsoleto il ricorso al giudizio di delibazione: la l. n. 218 del 1995, infatti, dispone che le sentenze straniere sono riconosciute in Italia senza che sia necessario alcun procedimento. L’art. 2 co. 1 della l. n. 218, tuttavia, stabilisce che la riforma non pregiudica l’applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia (Accordo di Villa Madama). Che la riforma del sistema internazionale sia inapplicabile alla normativa pattizia, peraltro, è stata confermato anche dal nuovo ordinamento dello stato civile.

Perché la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario trascritto abbia efficacia civile, occorrono due elementi:

  • che nel giudizio canonico sia stato rispettato il principio del contraddittorio. Al riguardo la Corte europea dei diritti dell’uomo (sent. 2001 Pellegrini contro Italia) ha affermato che al fine di riconoscere efficacia civile ad una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale il giudice italiano deve accertare che nel processo canonico sia stato garantito alle parti il diritto ad un processo equo e il diritto ad un procedimento in contraddittorio ;
  • che la sentenza da delibare non contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblicoitaliano. Al riguardo i problemi maggiori concernono:
    • le radicali diversità delle cause di nullità del matrimonio. La giurisprudenza, in particolare, ha affermato che un contrasto della sentenza ecclesiastica con le regole fondamentali relative al matrimonio civile può esservi solo qualora sia superato il margine di maggiore disponibilità che l’ordinamento statale manifesterebbe alla ricezione di provvedimenti emanati nell’ambito dell’ordinamento canonico ;
    • la circostanza che le norme canoniche consentono di impugnare in ogni tempo il matrimonio nullo, secondo una regola in contrasto con il principio imperativo del nostro ordinamento che rende impossibile l’impugnazione del matrimonio civile simulato dopo il decorso di un certo periodo di tempo . Tale principio, tuttavia, non costituisce l’enunciazione di una regola fondamentale dell’ordinamento, il quale all’opposto conosce ipotesi di imprescrittibilità dell’impugnazione
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