L’offerta al pubblico (art. 1336) è caratterizzata dal fatto che non è diretta ad una determinata persona ma ad una generalità di persone. L’esempio di scuola è quello della merce esposta in vetrina. Il negoziante non può rifiutarsi di venderla, salvo che ritiri la merce dalla vetrina. Qualora ci si trovi di fronte ad offerte non complete, che indicano ad es. la sola identità o qualità della merce, senza menzione del prezzo, non si potrà parlare di proposta contrattuale ma di invito ad offrire nel senso che sarà il destinatario a poter formulare qualche proposta. L’offerta al pubblico è diversa dalla promessa al pubblico, in quanto la prima non è impegnativa se non con l’accettazione del destinatario, mentre la seconda vincola il promittente non appena essa è resa pubblica. In sostanza la promessa è un negozio unilaterale. Ove si tratti di offerta, essa è liberamente revocabile, tale revoca sarà efficace anche nei confronti di chi non ne ha avuto notizia. Ma anche la promessa può essere revocata, resta tuttavia il fatto che la volontà del promittente non è destinata ad incontrarsi con il beneficiario della promessa. Tra gli esempi di offerta al pubblico la giurisprudenza considera i bandi di concorso. Successivamente è intervenuta apposita legge a disciplinare le offerte pubbliche di acquisto o di scambio di prodotti finanziari con il d.lgs. 58/1998. È fatto obbligo all’offerente di fornire tutte le informazioni necessarie per consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull’offerta.

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