Si ricorre al concetto di integrazione del contratto quando si sottolinea che il contratto non obbliga solo a quanto è espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano (art. 1374). Il ricevere modificazioni da parte del negozio (per effetto della legge, degli usi o dell’equità), rappresenta l’integrazione, ovvero l’elemento che più di tutti concorre a creare un divario tra ciò che è voluto dalle parti e gli effetti che il negozio concretamente realizza.

L’integrazione (distinta in autointegrazione e eterointegrazione) può significare sia completamento, quando il regolamento negoziale risulta incompleto, sia modificazione, quando le clausole inserite sono contrarie alle norme imperative.

L’art. 1374 fa riferimento anche all’interpretazione secondo buona fede (art. 1366). In questo caso interpretazione e integrazione si intersecano dando origine al fenomeno dell’interpretazione integrativa.

 L’art. 1321 precisa che il contratto può essere volto anche a regolare un rapporto preesistente, a modificarlo. Tale modificazione può essere esplicita, se il nuovo accordo si riferisce al precedente modificandone gli elementi, o implicita.

La modificazione può avere diversi oggetti:

  • una parte (es. contratto per persona da nominare).
  • il contenuto.
  • la causa (es. da causa onerosa a causa gratuita).
  • prezzo.
  • le modalità di esecuzione.

Nel caso in cui le parti non dichiarino di voler modificare o rinnovare il rapporto, occorre accertare se si è in presenza di una semplice modificazione del contratto, che può essere effettuata anche dal giudice, di un nuovo contratto, il contratto novativo, oppure di una riproduzione il contratto riproduttivo (viene modificata solo la forma).

La prova di un accordo modificativo deve essere data per iscritto o, nel caso che sia consentita, per testimoni (art. 2723).

L’art. 1321 precisa anche che il contratto può essere volto a estinguere un rapporto giuridico preesistente. Ci sono molte ipotesi in cui non è richiesta una volontà estintiva e altre in cui avviene per via consensuale.

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