I limiti fondamentali sono i seguenti:

a) Scelta di concludere il contratto, e obbligo di contrarre. Dispone l’art. 2597 che l’imprenditore che esercita la sua attività in condizioni di monopolio legale ha l’obbligo di contrarre con chiunque lo richieda le prestazioni che formano oggetto dell’impresa, osservando la parità di trattamento. È il caso dei servizi pubblici concernenti il trasporto. Vi sono poi contratti che possono essere conclusi solo da determinati soggetti: ad es. i contratti di assicurazione possono essere conclusi solo da società di assicurazione.

b) Scelta della controparte. Chi intenda concludere un contratto non è obbligato a giustificare il rifiuto di contrarre con un altro soggetto, a meno che il contratto non ricada nella disciplina del monopolio legale.

c) Scelta della formazione del contratto. Il codice fissa regole dirette a disciplinare la formazione del contratto; le parti, tuttavia, sono libere di stabilire deroghe a tale disciplina.

d) Scelta del tipo contrattuale. Le parti possono scegliere di adottare un tipo disciplinato dall’ordinamento, oppure un tipo non disciplinato (leasing). In quest’ultimo caso l’interesse perseguito deve essere meritevole di tutela. Vi sono però operazioni che non possono compiersi in difformità dei tipi regolati: è il caso dei contratti agrari.

e) Scelta del contenuto. Le parti possono assegnare al contratto il contenuto che credono. Tuttavia, vi sono patti vietati dalla legge, come: il patto commissorio, il patto successorio, il patto leonino. Vi sono poi clausole e patti tollerati dall’ordinamento, che tuttavia applica la sanzione della nullità se non sono osservate le condizioni e i limiti stabiliti dall’ordinamento. Ad es. le clausole di limitazione e di esonero da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sono valide purché non implichino limitazione ed esonero da colpe gravi o dolo.

f) Modalità del contenuto. Le parti possono articolare il contenuto del contratto come meglio ritengono. Tuttavia, vi sono contratti i cui contenuti minimi sono stabiliti in via imperativa: è il caso dei regolamenti della Consob relativi ai contratti di gestione di patrimoni di valori mobiliari.

g) Integrazione del contratto. La legge, gli usi, l’equità sono fonti d’integrazione del contratto. La legge può stabilire che le lacune contenute in un contratto siano colmate secondo i dettami di una disposizione, e ciò anche in contrasto con la volontà delle parti.

h) Determinazione del contratto da parte di terzi. Le parti possono affidare ad un terzo la determinazione dell’oggetto del contratto. Tuttavia, se il terzo si rifiuta, l’oggetto è determinato dal giudice.

i) Rappresentanza. Una parte può scegliere di conferire il potere di concludere il contratto ad un soggetto avvalendosi quindi di terzi nell’attività negoziale.

l) Forma. La forma è vincolata dalla legge solo in casi di eccezione indicati tassativamente. Le parti possono scegliere di vincolarsi ad una forma.

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