Elementi del negozio giuridico (contratto):
- dichiarazione: l’elemento mediante il quale si manifesta la volontà delle parti:
- dichiarazione di volontà: comporta l’assunzione di determinate obbligazioni.
- dichiarazione di scienza: comporta la conoscenza di una cosa.
Si dice recettizia se produce effetti solamente dal momento in cui perviene ad altri soggetti, mentre si dice non recettizia se gli effetti vengono prodotti immediatamente. Può essere espressa, se compiuta mediante parole, gesti o scritti, o tacita, se compiuta con comportamento che indica chiaramente le intenzioni del soggetto (il silenzio non produce effetti se non nei casi stabiliti dalla legge).
- causa: lo scopo tipico e oggettivo che il negozio è idoneo a realizzare. I motivi, soggettivi, sono irrilevanti.
- oggetto: il contenuto del negozio giuridico sul quale sono compiute le disposizioni.
- forma: il modo nel quale il negozio appare all’esterno.
Tali elementi si dicono essenziali perché l’assenza anche di uno solo di essi produce la nullità del negozio giuridico.