Il titolo di credito si presenta come un documento contenente la dichiarazione del suo creatore di adempiere la prestazione in esso indicata nei confronti del possessore ad legittimationem del titolo stesso. Tale dichiarazione viene definita dichiarazione cartolare.  Occorre rilevare che il titolo di credito si inserisce in un rapporto di cui realizza il fine economico (detto rapporto sottostante) e questo rapporto assume una diversa rilevanza nei riguardi del possessore del titolo che sia anche  soggetto del rapporto sottostante e nei riguardi invece dei terzi possessori.

Nei confronti del primo infatti il debitore (creatore del titolo) può opporre immediatamente tutte le eccezioni ricavabili dal rapporto sottostante, mentre nei confronti dei terzi possessori può opporre solo le eccezioni fondati sul contesto letterale del titolo stesso (es. difetto di titolarità quando il debitore sa che il titolo è stato sottratto o falsificato da chi glielo presenta per il pagamento e quindi può eccepire al portatore che egli non ha il diritto di esigere il pagamento) . Nei confronti dei terzi possessori quindi l’obbligazione risultante dal titolo presenta le due caratteristiche della letteralità e della autonomia.

Fondamento giuridico della letteralità

La letteralità del diritto cartolare consiste nel fatto che il debitore che ha assunto una obbligazione cartolare deve compiere la prestazione esattamente indicata nel titolo  e cioè quale risulta secondo i termini letterali delle clausole contenute nel documento e quindi senza potersi richiamare ad accordi successivi che modifichino tale contenuto e meno che tali accordi non siano intercorsi proprio con l’attuale titolare del credito cartolare. Ad esempio se uno dei precedenti titolari aveva concesso una proroga alla scadenza del credito cartolare il successivo acquirente non è tenuto a rispettare tale proroga in quanto la dilazione di pagamento deriva da una convenzione che ha dato luogo ad un rapporto diverso dal rapporto cartolare al quale egli è ugualmente estraneo.  Il fondamento giuridico della letteralità sta nell’esigenza di tutelare l’affidamento dei terzi.

Fondamento giuridico dell’autonomia

 L’autonomia ha un duplice significato. In primo luogo l debitore cartolare non può opporre al terzo divenuto portatore legittimo del titolo le eccezioni derivanti dal rapporto sottostante ossia del rapporto giuridico che è alla base e ha dato luogo all’emissione del titolo di credito. In secondo luogo per autonomia si intende l’applicazione alla circolazione del credito cartolario del principio “il possesso di buona fede vale titolo”. Ovviamente chi in buona fede acquista un credito cartolare diventa portatore legittimo del titolo e acquista il credito cartolare anche se chi glielo aveva trasferito non era titolare.

Ad esempio se A è titolare di un titolo al portatore che viene rubato da B, B non è diventato titolare del titolo e del credito in esso incorporato (in quanto il furto non costituisce un fatto giuridico idoneo a trasferire il titolo) ma pur non essendo titolare è ugualmente divenuto portatore legittimo del titolo avendone il possesso e trattandosi di un titolo al portatore. Pertanto se un terzo acquista da B il credito cartolare ritenendo che B ne sia il titolare e si fa trasmettere da B il possesso del titolo, acquista il credito anche se B non era titolare e pertanto A non può rivendicare la proprietà del titolo e perde il suo diritto di credito.  La posizione giuridica di C e quindi il suo essere divenuto creditore cartolare non dipende ed è autonoma da quella di B che non poteva trasferire un diritto di cui era privo non essendo creditore cartolare.

Secondo parte della dottrina il fondamento giuridico dell’autonomia starebbe nel fatto che il rapporto cartolare costituirebbe un rapporto diverso ed ulteriore rispetto al rapporto sottostante in quanto costituito sulla base di un fatto, la creazione del titolo di credito, che sarebbe diverso ed ulteriore rispetto al rapporto sottostante che ne costituisce la fonte.  Tale tesi però non è sostenibile in quanto non spiega la rilevanza immediata che il rapporto sottostante ha invece nei confronti del possessore che sia anche controparte di tale rapporto.  Inoltre occorre notare che la fonte del rapporto cartolare è comunque il negozio sottostante che rimane comunque decisivo non solo finchè il titolo rimane in mano al creatore ma anche finchè esso rimane in possesso dell’altro contraente.  L’autonomia quindi non dipende dalla creazione del titolo ma dalla sua circolazione e quindi da un fatto successivo e diverso rispetto a quello della creazione. uSolo in questo modo riusciamo a spiegare perché la autonomia sussiste solo nei confronti dei terzi possessori e non nei confronti del diretto prenditore.

Occorre anche osservare che la creazione del titolo e quindi la fissazione nel documento della obbligazione nascente dal rapporto sottostante non produce di per sé effetti giuridici in quanto tali effetti si producono solo al momento dell’attribuzione del documento all’altro contraente. La creazione del titolo pertanto non può considerarsi come negozio giuridico ma solo come atto giuridico preparatorio del negozio che si concreterà solo al momento della trasmissione del titolo.

Requisiti di sostanza della dichiarazione cartolare. Volontà e capacità

Come atto giuridico la dichiarazione cartolare deve avere i requisiti della volontà e della capacità del suo creatore.  L’atto pertanto non può essere rilevante se la volontà del suo creatore è viziata.  Ne consegue che la violenza fisica è sempre opponibile a qualunque possessore. Occorre inoltre anche la capacità, sia naturale che legale del creatore.  Occorre infine la riferibilità dell’atto alla persona dell’obbligato e tale riferibilità viene meno sia nel caso di sottoscrizione falsa che nel caso di difetto di rappresentanza. Nel primo caso l’atto viene fatto apparire come posto in essere da una persona mentre in realtà è opera di un’altra mentre nel secondo caso esso viene posto in essere da una persona in nome di un’altra quando non si ha il potere necessario per agire in nome di questa.

Requisiti di forma: titoli in bianco

La dichiarazione cartolare è anche una dichiarazione formale nel senso che in essa devono essere presenti alcuni elementi che sono ritenuti essenziali perché si producano gli effetti propri del titolo di credito. Non sempre però è necessario che tali requisiti essenziali sussistano già al momento della emissione del titolo. Ad esempio si parla di cambiale in bianco quando non è presente il nome del prenditore, o la somma o la data di scadenza e sussiste un contratto di riempimento successivo. Se gli accordi non vengono rispettati l’eventuale eccezione di abusivo riempimento non può essere opposta al terzo possessore salvo che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede o con colpa grave. La facoltà di riempimento è sottoposta ad un termine di decadenza di tre anni dalla emissione del titolo.

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