Per fonti di produzione si intendo gli atti o fatti che producono norme giuridiche (leggi, regolamenti, consuetudini); per fonti di cognizione si intendono le pubblicazioni ufficiali da cui si prende conoscenza del testo di un atto normativo. Un tempo era ritenuta completa la disciplina contenuta nella preleggi, attualmente la Costituzione, ponendosi come legge fondamentale della Repubblica, ha introdotto il principio di legittimazione costituzionale assumendo il ruolo di fonte primaria.

Accanto alle leggi dello Stato, l’art. 117 Costituzione ha introdotto come fonte ulteriore le leggi regionali.

Hanno poi valore di legge i regolamenti comunitari, mentre hanno cessato di averne le norme corporative.

La Costituzione Repubblicana

La Costituzione è fonte primaria nel senso di fonte cui tutte le altre sono subordinate, per questo motivo il procedimento di formazione di nuove norme costituzionali è più complesso e garantista rispetto a quello previsto per le leggi ordinarie (art. 138 Costituzione). il fatto che la forma repubblicana non possa essere oggetto di revisione costituzionale (art. 139 Costituzione) rende la nostra legge fondamentale una Costituzione rigida, ciò acquista rilievo anche in relazione a quei principi fondamentali che riguardano i rapporti privati, alcuni principi trovano attuazione solo attraverso la verifica di legittimità costituzionale, altri trovano diretta applicazione ad opera dei giudici ordinari. L’art. 2 Costituzione nel momento in cui riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Ed è proprio in riferimento a tale disposizione che lo Stato italiano può ritenersi uno Stato di diritto ma anche uno Stato sociale.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento