Trattati-Costituzione

Nell’ambito delle sue competenze, il diritto comunitario può prevalere su qualsiasi fonte degli Stati membri, a qualsiasi livello sia situata nel sistema statale delle fonti (art. 11 Cost.). Le fonti comunitarie, in particolare, possono imporsi non solo alle leggi, ma anche alla stessa Costituzione, salvo che vi sia contrasto con i diritti inviolabili in essa affermati (sent. n. 198 del 1991 della Corte costituzionale). I Trattati (fonti primarie) prevedono che le istituzioni comunitarie possano emanare atti (fonti secondarie) contenenti disposizioni efficaci nei confronti degli Stati membri e dei loro cittadini, efficacia questa che la giurisprudenza ha interpretato come corollario della stessa efficacia dei Trattati.

Sebbene vi siano varie differenze, comunque, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha riconosciuto ai Trattati comunitari la natura di vera e propria Costituzione, definendoli la Carta costituzionale di una comunità europea .

 Fonti derivate

Oltre che nei Trattati, quindi, il diritto comunitario ha origine anche nelle c.d. fonti derivate, previste dai Trattati e che trovano in questi ultimi il parametro di legittimità:

  • i regolamenti, atti di portata generale, obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.

In caso di contrasti, le amministrazioni debbono applicare la norma risultante dal regolamento e non quella dettata dalla fonte nazionale (disapplicazione delle fonti statali in contrasto con il diritto comunitario), pena l’incostituzionalità della norma nazionale in contrasto (sent. Corte costituzionale);

  • le direttive, atti vincolanti lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali quanto alla forma ed ai mezzi. Le amministrazioni nazionali, quindi, reperiscono gli indirizzi cui attenersi in atti dell’ordinamento nazionale, sebbene lo scopo per raggiungere l’interesse pubblico sia determinato dalle direttive comunitarie.

Occorre comunque sottolineare che coloro a cui la direttiva stessa attribuisce diritti nei confronti dello Stato membro possono pretenderne l’attuazione da parte dello Stato stesso (effetto diretto verticale) senza attendere che questo si attivi (direttive self-executing);

  • le decisioni, atti obbligatori in tutti i loro elementi per i destinatari da essa designati;
  • le raccomandazioni, atti non vincolanti presi in considerazione, ad esempio, per completare norme comunitarie vincolanti;
  • le comunicazioni, atti che possono svolgere una funzione di indirizzo

Lascia un commento