La caduta del fascismo, la nascita della Repubblica e la nuova costituzione Repubblicana

Il crescente distacco di sostanziali parte dell’opinione pubblica dal regime fascista contribuì a far adottare da gran parte del gran consiglio del fascismo, riunito a Roma il 24 luglio 1943, un ordine del giorno nel quale si invitava il sovrano ad assumere con effettivo comando le forze armate di terra, di mare e dell’aria. In seguito a questo il sovrano, il 25 luglio 1943, non solo revoca Mussolini e nomina il maresciallo Badoglio nuovo capo del Governo, ma nomina un Governo formato da militari e da funzionari di esclusiva sua fiducia.

In seguito all’arresto di Mussolini e di una serie di esponenti fascisti, si procede alla soppressione del PNF e della Camera dei fasci. La decisione ufficiale di continuare la guerra accanto alla Germania nazista e l’incapacità di cercare forze alleate conducono alla stipulazione dell’armistizio di Cassibile il 3 settembre 1943. Il suo annuncio, l’8 settembre, coincide con la fuga da Roma del sovrano. Il rifiuto da parte delle forze politiche antifasciste di sostenere il Governo regio provocarono le dimissioni di Vittorio Emanuele III e del principe ereditario e lo costringono a stipulare, nell’aprile 1944, un accordo di compromesso (il cosiddetto “patto di Salerno”), un secondo il quale il sovrano si impegna ritirarsi definitivamente dalla vita pubblica, nominando il proprio figlio Umberto “Luogotenente del regno”.

Tuttavia, mentre si lavorava incessantemente alla formazione della nuova costituzione, Vittorio Emanuele III rompe improvvisamente la tregua istituzionale, abdicando il 9 maggio 1946 e ponendo la premessa per la proclamazione a re del figlio Umberto: questo evento non fu ostacolato per non porre in pericolo l’ormai imminente scadenza elettorale. L’esito del referendum del 2 giugno1946 afavore della Repubblica determinò la prima grande caratteristica del nuovo assetto costituzionale e l’assemblea costituente procedette pertanto all’elezione del Presidente provvisorio della Repubblica nella persona di Enrico de Nicola. Viene nominato un’apposita commissione per la costituzione che poi fu costretta a suddividersi in tre sottocommissioni e in altri organi interni per riuscire ad elaborare in tempi brevi un articolato progetto. La commissione riuscì a definire un progetto e si giunse all’approvazione finale il 22 dicembre 1947.

 

Le caratteristiche fondamentali della Costituzione Repubblicana

Secondo l’articolo 1.2 della costituzione “la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione”; nessun organo di Governo potrà vantare una legittimazione autonoma all’esercizio delle massime funzioni statuali, ma dovrà contare su una legittimazione proveniente dal popolo. La categoria degli organi costituzionali è costituita dal corpo elettorale, il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo e la corte costituzionale.

Il ruolo principale dello stato si riassume in una funzione strumentale di garanzia, di pieno sviluppo dei valori personalistici e comunitari dei cittadini: l’articolo 2 della costituzione afferma che “la Repubblicariconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Il primo comma dell’articolo 3 della costituzione ribadisce con la massima precisione il principio liberale dell’uguaglianza di tutti i cittadini, dotati di pari dignità sociale e “eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

La libertà associativa si traduce nell’attribuzione di veri e propri poteri ad alcuni essenziali formazioni sociali, di cui si riconosce un ruolo in certa misura incomprimibile (la famiglia o le confessioni religiose). Il principio secondo il quale le imposte si pagano secondo aliquote progressive tende a favorire i ceti sociali più deboli e cerca di contrastare la più sempre presente disuguaglianza di fatto. Il lavoro viene inteso come contributo che ciascuno dà al progresso materiale e culturale della società.

I principi della cosiddetta costituzione economica comprendono i rapporti di lavoro e in particolare riconoscono non solo la libertà sindacale, ma anche il diritto di sciopero; è volta in oltre all’istituzione di un sistema misto, dei quali iniziative pubbliche e iniziative private contribuiscano al perseguimento delle finalità di riequilibrio economico e sociale. L’articolo 42. 2 riconosce e garantisce la proprietà privata, ma ne consente una disciplina legislativa che ne assicuri la funzione sociale e ne favorisca l’accesso al maggior numero possibile di soggetti.

Ad un autorevole sistema statale centrale si affianca un articolato e forte sistema di autonomie regionali e locali, introdotti sia al fine di adeguare meglio l’amministrazione pubblica alle tante e diverse esigenze locali, sia al fine di arricchire il quadro istituzionale attraverso la formazione di sedi di mediazione di interessi più ravvicinate ai cittadini che di quegli interessi sono portatori. La costituzione prevede e disciplina, accanto ai comuni e alle province, le regioni: distinguiamo le 15 regioni ad autonomia ordinaria dalle 5 regioni ad autonomia speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia), i cui poteri sono tutelati dagli strumenti di garanzia della rigidità costituzionale. Il compito principale della corte costituzionale è quello di giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi dello Stato e di giudicare sulle eventuali responsabilità penali del Presidente della Repubblica.

I poteri principali del Presidente della Repubblica sono lo scioglimento anticipato delle camere e la nomina del nuovo Governo. L’articolo 10 della costituzione afferma la subordinazione dell’ordinamento giuridico nazionale alle norme internazionali generalmente riconosciute. L’articolo 11 sancisce che “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”: sulla base di questo principio l’Italia ha chiesto e ha ottenuto di far parte dell’ONU (organizzazione delle Nazioni Unite), ha potuto essere tra gli stati fondatori della comunità europea e partecipa all’Unione Europea.

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