Le caratteristiche della Costituzione:

I caratteristiche fondamentali che sono alla base della Costituzione Repubblicana italiana sono le seguenti:

  • lunghezza: per evitare di ripetere l’errore che aveva portato al fascismo i costituenti vollero regolare in modo dettagliato i principi fondamentali di convivenza civile. Si formò così una Costituzione di 139 articoli alcuni dei quali, tuttavia, disciplinano anche materie di rilievo non prettamente costituzionale.
  • rigidità: sempre per evitare di ripetere gli errori del passato ed in particolare la sorte dello Statuto albertino, fu preferita una Costituzione rigida, cioè non modificabile in nessun modo se non con leggi costituzionali (art. 138).

Era di conseguenza necessario un organo di controllo della rigidità:

  • il controllo di conformità delle norme secondarie alla Costituzione restò affidato ai giudici comuni.
  • il controllo di conformità delle norme primarie alla Costituzione fu affidato ad un organo speciale,la Cortecostituzionale, che avrebbe evitato difformi interpretazioni del diritto costituzionale.
  • contenuto programmatico:la Costituzione non introduceva regole ma programmi che il futuro legislatore avrebbe dovuto considerare.
  • carattere compromissorio:la Costituzione esprimeva l’idea di tutte le forze politiche che riuscirono a superare le differenze e a creare un testo approvato con larga maggioranza.

La Costituzionemodifica, inoltre, l’Italia sotto il profilo sostanziale: da Stato liberale passa a Stato sociale. Il concetto portante infatti non è più, come nello Stato liberale, la proprietà, comunque disciplinata nell’art 42, ma al contrario il lavoro, com’è sottolineato nell’art. 1, e tutti i principi alla base dei diritti sociali che necessitano di una prestazione diretta dello Stato e non, come in passato, di una sua astensione. I principi di libertà, elementi portanti e centrali, sono razionalizzati rispetto a quelli espressi nello Statuto albertino come dimostra un confronto, ad esempio, tra i rispettivi art. 13 della Costituzione e art. 26 dello Statuto, relativi alle libertà personali. Tale Stato sociale, moltiplicando i diritti e i doveri che il cittadino aveva nello Stato liberale (art. 2), si costruisce partendo dal soggetto, esattamente al contrario rispetto a quello che faceva lo sotto lo Statuto albertino.

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