La costituzione dello Stato

Gli storici di istituzioni politiche insegnano che della Costituzione si è spesso ragionato in una accezione ideale: poiché a questa stregua, si è cercato di mettere in rilievo determinati presupposti o determinati principi ispiratori degli ordinamenti giuridici statali, in difetto dei quali la stessa costituzione sarebbe venuta meno. L’odierna scienza costituzionalistica risulta pressoché concorde, in effetti, nel ritenere che della costituzione si debba trattare in una prospettiva realistica, cioè procedendo da un’accezione giuridico-positiva.

Va rilevato inoltre che nello stesso linguaggio giuridico contemporaneo coesistono due ben distinte nozioni di costituzione dello Stato: ossia quella formale, mirante alle Costituzioni scritte o alle Carte costituzionali; e quella materiale, dalla quale prendono le mosse quanti non si limitano a considerare l’atto normativo od il testo che di Costituzione assume solo il nome, bensì riflettono sui contenuti necessari e tipici delle costituzioni di qualunque Stato.

Un’altra cosa certa è che la materia sulla quale vertono gli studi costituzionalistici non coincide con quella regolata dalla Costituzione, giacché malgrado la molteplicità dei suoi soggetti e dei suoi contenuti normativi, non considera direttamente una serie di tematiche aventi un fondamentale rilievo costituzionalistico.

Inoltre le Costituzioni si dividono in brevi e lunghe. Le Costituzioni brevi, assai più attente alla problematica dell’organizzazione costituzionale dello Stato che al complessivo modo di essere dell’ordinamento giuridico statale: rispetto al quale esse non detenevano neppure una posizione di formale superiorità, dal momento che il più delle volte si trattava di Costituzioni flessibili, parificate alle altre leggi dello Stato, cioè validamente modificabili e derogabili dal legislatore ordinario. Poi ci sono le Costituzioni lunghe, peculiari di quella tendenza più recente che si è sviluppata a partire dalla conclusione della prima guerra mondiale. Si parla anche di Costituzioni rigide, che sono quelle condizionanti la legislazione ordinaria nel quadro delle fonti di produzione del diritto.

Le diverse concezioni della costituzione materiale

Il diritto costituzionale non si rivolge allo studio di un singolo ramo dell’ordinamento stesso, ma concerna il tronco dal quale i vari rami si dipartono: ossia riguardi l’intero diritto positivo, considerato al più alto livello e pertanto formato, in sostanza, dal sistema dei principi generali dell’ordinamento statale del quale si tratti. Ma quali sono gli oggetti specifici del diritto costituzionale? Le definizioni estensive e descrittive lasciano senza risposta interrogativi di pur così grande importanza. Sotto l’apparenza di nobilitare gli insegnamenti costituzionalistici, esse finiscono quindi per svuotarli, risolvendoli in una generica premessa allo studio della scienza giuridica, considerata nelle sue varie partizioni.

E’ anche per questi motivi che il costituzionalismo contemporaneo propende verso le concezioni prescrittive o normative della costituzione materiale: tutte fondate su quell’accezione ulteriore del termine in esame che per costituzione intende la ragione costitutiva degli ordinamenti giuridici statali, cioè la norma base o la normativa di fondo, alla stregua della quale si debbono formare tutte le altre norme degli ordinamenti stessi. Per Kelsen l’ordinamento giuridico è un sistema di norme gerarchicamente formato, sicché ciascun grado o livello della normazione statale ne risulta subordinato e condizionato rispetto alla normazione di grado superiore; e via discorrendo, sino a quando si perviene alla normativa od alla norma fondamentale che regge l’intero sistema, cioè per l’appunto alla costituzione in senso materiale.

Questa consiste “in quelle norme che regolano la creazione delle norme giuridiche generali ed in particolare la creazione delle leggi formali”. Questo modo di vedere è assai discusso: perché i contenuti così attribuiti alla norma medesima sono troppo circoscritti, in quanto l’attività dello Stato non è tutta e soltanto normativa, né il potere si risolve sempre ed esclusivamente nella legislazione. Secondo esperienza al contrario la legislazione stessa non è altro che un momento rispetto alla titolarità ed all’esercizio della cosiddetta funzione di indirizzo politico. Con tutto questo, va sottolineato che le due concezioni si integrano vicendevolmente: infatti entrambe le concezioni hanno il merito di individuare i temi peculiari del diritto costituzionale e del suo insegnamento. L’una evidenza la disciplina della forma di stato e della forma di governo, la seconda la disciplina della produzione normativa.

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