La Costituzione italiana è in vigore dal 1.1.1948. E’ una Costituzione rigida nel senso che occorre uno speciale procedimento per poterla modificare (non può essere modificata con il procedimento legislativo ordinario!). Tale procedimento speciale è previsto dall’art. 138 della stessa Costituzione.
Essa si apre con i “principi fondamentali”, in cui sono espressi i valori su cui si fonda la Carta. Si articola poi in due parti:
a) la prima intitolata “Diritti e doveri dei cittadini”. Questa riguarda propriamente il diritto privato, infatti sancisce le prerogative dei cittadini, disciplina i loro rapporti con le pubbliche autorità e le loro relazioni sociali.
b) La seconda intitolata “Ordinamento delle Repubblica” che attiene l’organizzazione e la struttura dello Stato e degli altri organi costituzionali
Come detto la Costituzione Italiana è rigida, in quanto è previsto un particolare procedimento per la sua revisione. Così si stabilisce all’art. 138 che le leggi di revisione della Cost. e le altre leggi costituzionali devono essere approvate da ciascuna camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti altrimenti sono sottoposte a referendum popolare.
In questo contesto importante ricordare anche il controllo di legittimità costituzionale: si tratta di un controllo affidato alla Corte Costituzionale. Essa, precisamente, è chiamata a verificare la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle regioni (cioè a verificare che non siano in contrasto con la Costituzione).
La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata in giudizio da una delle parti oppure di ufficio dal giudice dinanzi al quale pende il processo. Il giudice se dubita della legittimità della norma che deve applicare per risolvere il caso o, se la questione è sollevata da una delle parti, verificata la non manifesta infondatezza della questione, sospende il giudizio con ordinanza e rinvia gli atti alla Corte Costituzionale. Prende così avvio il procedimento per il controllo di legittimità costituzionale (si dice anche giudizio incidentale, proprio perché è incidentale rispetto a quello principale in cui è sorta la questione).
La Corte Cost. potrà accogliere o rigettare la questione.
Se l’accoglie pronuncia sentenza di accoglimento con cui dichiara l’illegittimità della legge o dell’atto avente forza di legge che cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione con efficacia retroattiva (art. 136 cost.)
Se non accoglie la questione pronuncia sentenza di rigetto con cui dichiara non fondata la questione di legittimità. Spesso vengono emesse sentenze interpretative di rigetto in cui la Corte precisa come la norma debba essere interpretata affinché sia conforme alla Costituzione.