Il mutuo è il contratto con cui una parte (mutuante) consegna all’altra (mutuatario) una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituirne altrettante della stessa specie e quantità (art. 1813). Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario (art. 1814). Esistono due tipi di mutuo:

  • mutuo oneroso: il mutuatario deve corrispondere degli interessi al mutuante secondo l’art. 1284 (art. 1815). Se tali interessi superano il limite legale, si dicono usurari. Il mutuante è responsabile del danno risentito dal mutuatario per i vizi delle cose, se non prova di averli ignorati senza colpa (art. 1821 1° c.).
  • mutuo gratuito: il mutuante è responsabile degli eventuali vizi della cosa solo se, conoscendoli, non ne abbia avvertito il mutuatario (art. 1821 2° c.).

Se le cose mutuate non consentono la restituzione o essa è divenuta impossibile il mutuatario può corrispondere al mutuante il valore in denaro (art. 1818). Se la restituzione è rateale e il mutuatario non adempie l’obbligazione di pagare anche solo una rata il mutuante può richiedere la restituzione dell’intero (art. 1819) o, nel caso del mancato pagamento degli interessi può chiedere la risoluzione del contratto (art. 1820).

Il contratto di finanziamento: una parte si obbliga a fornire capitali a ripetizione e l’altra si impegna a pagare interessi e eventualmente a dividere gli utili.

Il mutuo di scopo: si tratta di un finanziamento che le banche operano con una finalità precisa che non permette di utilizzare i capitali in modo diverso (il motivo del mutuo acquista rilievo preminente).

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