Secondo la tradizionale definizione sono reali quei contratti che si perfezionano con la consegna della cosa che ne è oggetto (esempio: il mutuo, il comodato, il deposito, il pegno, il riporto).

Le contratti reali la consegna non è un mero momento esecutivo del contratto bensì un elemento costitutivo, nel senso che è senza la consegna il contratto non si intende formato.

La nozione di contratto reale non va confusa con quella di contratto ad effetti reali nei quali la costituzione ho il trasferimento del diritto avviene per effetto immediato del consenso delle parti, senza la necessitĂ  di consegnare il bene o l’oggetto del contratto (ad esempio nel caso della vendita di un appartamento al momento della sottoscrizione del contratto l’acquirente diventa immediatamente proprietario, senza la necessitĂ  che gli siano consegnate le chiavi o materialmente si insedi nell’immobile).

La nozione di contratto reale, inoltre, è stata criticata da un lato perchĂ© in contrasto con il moderno principio dell’autonomia contrattuale e dall’altro perchĂ© in contrasto con un dato di esperienza quotidiana che vede comunemente il costituirsi vincoli contrattuali relativi ad operazioni di mutuo, deposito ecc. senza la preventiva consegna della cosa.

Tuttavia afferma il Bianca, che questa critica non vale a cambiare, stravolgere la nozione di contratto reale inteso come contratto che si perfeziona con la consegna della cosa; si tratta piuttosto di vedere se le tipiche operazioni di contratti reali possono essere oggetto di contratti con sensuali, in altri termini se accanto ad un mutuo reale possa esistere anche un mutuo consensuale. Al riguardo continua il Bianca non vi è nessun ostacolo e pertanto la risposta non può che essere positiva (nulla vieta ad un soggetto anziché dare una somma a mutuo si obblighi a corrispondere le somme richieste al mutuatario). Tuttavia, anche quando può parlarsi di contratto consensuale, la consegna non rappresenta semplicemente una prestazione dovuta, ma emerge come requisito necessario per la produzione degli effetti tipici del negozio.

L’opzione come accordo tra due parti

L’opzione è un accordo che interviene tra due parti, in cui una rimane vincolata alla proposta fatta e l’altra ha la possibilitĂ  di accettare o meno .

Il Patto di opzione è valido quando la proposta è completa, ossia contiene tutti gli elementi del contratto che si vuole concludere. Se per l’accettazione non è stato di stato un termine questo può essere stabilito dal giudice. Se il termine invece è stato avvistato il proponente è liberato dal vincolo quando, entro la scadenza del termine fissato dall’opzionario non si è avvalso della facoltĂ  di accettare il contratto.

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