Recentemente, con l’affermarsi della famiglia nucleare e con l’assunzione da parte dello Stato di molti compiti assistenziali ed educatici in precedenza affidati alla famiglia, si è a poco a poco ridotta la funzione di quest’ultima che, secondo l’impostazione del Codice del 1865, era intesa come uno strumento di produzione e accrescimento dei patrimoni. Questi, a loro volta, non si trasmettono più elusivamente mediante successione, dal momento che accanto alla proprietà immobiliare ha assunto notevole importanza la proprietà mobiliare (es. danaro, azioni, obbligazioni) che, sfuggendo facilmente ai controlli sulla circolazione della ricchezza e all’imposizione, consente un più agevole trasferimento.

Oltre alla vendita e alla permuta, vi sono vari tipi di acquisto della proprietà a titolo derivativo:

  • il leasing, nel caso in cui il lessee eserciti l’opzione al termine del rapporto contrattuale.
  • il mutuo, in cui le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario.
  • la cessione di azienda.
  • il trasferimento di quote e di azioni di società.
  • l’assegnazione dei beni facenti parte del fondo comune delle associazioni.
  • la costituzione di una fondazione e l’atto di donazione.
  • la donazione.
  • le rinunce traslative ai diritti reali.
  • il riporto.
  • il mandato ad alienare e il mandato ad acquistare.
  • il deposito irregolare.
  • la transazione avente ad oggetto beni.
  • la cessione dei beni a creditori.
  • i conferimenti in proprietà, in adempimento degli obblighi societari assunti dal socio.
  • la fusione di società.
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