Cass. civ., sez. I, 26.11.1999, n. 13184

Effetti – Usucapione – In genere – Accertamento – Domanda giudiziale – Proponibilità nei confronti della curatela fallimentare – Sussistenza – Fondamento

Il fatto

Tizio convenne davanti al Tribunale di Roma il Fallimento di una S.r.l., per la dichiarazione di usucapione della proprietà di un fondo e il Tribunale accolse la domanda.

La Corte di Appello, adita dalla società, stravolge la sentenza del tribunale, sostenendo che se è vero che per effetto della dichiarazione di fallimento, il fallito è privato dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni, i quali restano vincolati al soddisfacimento dei crediti, è anche vero che la sottrazione a tale destinazione richiede un atto di data certa anteriore ovvero una domanda giudiziale trascritta prima del fallimento. Tizio dunque non avrebbe mai potuto acquisire il diritto di proprietà sui beni caduti in fallimento, “perché, avendo proposto la domanda giudiziale di usucapione dopo il fallimento della società, la stessa domanda non avrebbe mai potuto essere trascritta prima della data indicata dalla legge per consentire di sottrarre i beni del fallimento al vincolo suaccennato. Ed ha rilevato d’ufficio la corrispondente “causa di improponibilità della domanda di I grado mai prospettata dalla parte interessata”, in tali sensi riformando la sentenza impugnata e compensando le spese dell’intero giudizio fra le parti.

Tizio impugna la sentenza di appello con ricorso per Cassazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 45 legge fallimentare nonché degli artt. 1158, 2650 e 2651 c.c.

La Cassazione accoglie il ricorso.

Motivi della Cassazione àE’ proponibile la domanda di acquisto della proprietà immobiliare per usucapione nei confronti della curatela fallimentare, atteso il carattere di acquìsto a titolo originario che, con essa, si intende far verificare, ed a ciò non risultando di ostacolo gli artt. 42 e 45 della legge fallimentare. La prima delle due disposizioni, infatti, limitandosi a porre il vincolo di indisponibilità sui beni del fallito – con equiparazione del fallimento al pignoramento – non può essere riferita a “fatti” acquisitivi di diritti reali tipici (che si assumono ) già compiuti e produttivi di effetti in capo al fallito. Cioè la disposizione può essere riferita agli atti costituenti fonti di acquisto derivativo, ma la stessa impostazione risulta del tutto estranea alla materia dell’acquisto a titolo originario, collegato all’usucapione. La seconda , a sua volta, avendo riguardo espressamente – in applicazione della stessa regola posta, per l’esecuzione individuale, dall’art. 2914 c.c. – alle condizioni di opponibilità, al fallimento, di “atti”, si rivela del tutto estranea all’ipotesi in esame, non essendo configurabile, a carico di chi agisca per conseguire l’accertamento dell’usucapione, alcun onere di pubblicità, posto che l’art. 2651 c.c. si limita a disporre al riguardo una forma di “trascrizione” (della sentenza e non anche della domanda) la quale è priva di effetti sostanziali e limitata a rendere più efficiente il sistema pubblicitario (cioè la pubblicità non sostituisce l’usucapione).

Cass. civ., sez. II, 03.02.2005, n. 2162

Trascrizione

Il fatto

Si verifica un conflitto tra successivi acquirenti dello stesso bene (un natante, quindi bene mobile registrato) che si risolve in primo grado in favore dell’acquirente che aveva provveduto a trascrivere per primo il proprio atto di acquisto.

Il primo (in ordine cronologico) degli acquirenti impugna la sentenza e ricorre in appello ; la corte accoglie la domanda dell’attore di vedersi riconosciuta la titolarità del bene. Infatti la Corte osserva:

che il tribunale aveva dato per provato l’avvenuto acquisto del bene da parte del ricorrente;

che all’appellante non era, nemmeno in primo grado, opponibile la trascrizione dell’acquirente che vi aveva provveduto per primo, perchè questi in realtà aveva acquistato il bene da un soggetto diverso dal dante causa dell’appellante, e dunque il suo successivo acquisto era “a non domino” ( quindi inidoneo a paralizzare il diritto di proprietà dell’appellante).

Viene richiesta dai soccombenti la cassazione della sentenza della corte di appello.

Decisione della Cassazione

La Corte rigetta il ricorso per 2 motivi.

Motivi della Cassazione

1) Nell’ipotesi di conflitto fra acquisto a domino ed acquisto a non domino del medesimo bene non opera l’istituto della trascrizione, che è una forma di pubblicità legale intesa soltanto a risolvere il conflitto fra soggetti che abbiano acquistato lo stesso diritto, con distinti atti, dal medesimo proprietario, senza alcuna efficacia sanante dei vizi di cui sia affetto l’atto negoziale, sicché l’avvenuta trascrizione di un atto è inidonea ad attribuire la validità di cui esso sia naturalmente privo. (Nella specie, è stato ritenuto che l’avvenuta trascrizione dell’acquisto a non domino dell’ imbarcazione non spiegava alcuna influenza sulla validità del titolo di acquisto a domino, che invece non era stato trascritto).

2)Il criterio della priorità e poziorità della trascrizione, regolando il conflitto tra piú acquirenti di uno stesso diritto disposto da un unico dante causa, non opera nel caso in cui manchi l’atto idoneo a trasferire la proprietà.

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