L’oggetto dei diritti patrimoniali

Il diritto soggettivo attribuisce e garantisce al suo titolare determinate utilità. Queste derivano, talvolta, dall’utilizzazione di una cosa o di un’energia naturale che abbia valore economico. Altre volte derivano da un comportamento altrui (la prestazione).

Distinzione fra diritti reali e diritti di credito.

Accanto ai diritti reali e ai diritti di credito vi è un’altra grande categoria di diritti patrimoniali: i diritti sulle opere dell’ingegno. Oggetto di questi diritti è l’opera letteraria, scientifica, artistica, l’invenzione industriale, il modello di utilità o il modello ornamentale. L’opera dell’ingegno si può dunque concepire come un bene immateriale.

Beni materiali. Definizione e classificazione delle cose

Sono beni materiali le cose e le energie suscettibili di appropriazione e che possono perciò formare oggetto di diritti (artt. 810, 814 c.c.).

  • Cose mobili e immobili

Sono beni immobili i terreni (comprese le sorgenti e i corsi d’acqua) e tutto ciò che sia materialmente incorporato al suolo: principalmente gli edifici e gli alberi; si aggiungono i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti, quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.

Sono mobili tutti gli altri beni (art. 812 c.c.).

La staticità degli immobili e la maggiore facilità di individuazione rende più facile annotare i trasferimenti e le altre vicende giuridiche in pubblici registri, affinché chiunque ne possa prendere conoscenza (pubblicità immobiliare).

I trasferimenti mobiliari possono manifestarsi ai terzi, nella maggior parte dei casi, solo attraverso gli spostamenti del possesso, cioè del potere di fatto esercitato sulla cosa: questo viene a svolgere così una funzione di pubblicità. La circolazione delle cose mobili è più semplice: queste possono venire trasferite senza il rispetto di forme particolari, mentre per trasferire beni immobili si richiede un atto scritto (art. 1350 c.c.).

  • Cose fungibili e infungibili

Cose fungibili sono quelle che possono sostituirsi indifferentemente le une alle altre, perché uguali quantità di cose dello stesso genere sono del tutto equivalenti ai fini dell’utilizzazione.

Infungibili sono invece le cose prodotte in esemplari unici, gli originali delle opere d’arte non multiple, e tutte le cose usate.

Sono infungibili, di regola, gli immobili.

Cose eminentemente fungibili sono i biglietti di banca e le monete.

Il venditore di cose fungibili non è tenuto a consegnare esemplari determinati, ma si libera trasferendo esemplari qualsiasi appartenenti al genere richiesto, purchè siano di qualità non inferiore alla media (art. 1178 c.c.).

Se viene illecitamente distrutta una cosa il risarcimento in forma specifica è possibile se si tratta di una cosa fungibile: se si tratta invece di una cosa infungibile, il danno potrà venire risarcito solo pagandone l’equivalente in danaro.

Solo le cose fungibili possono essere oggetto del contratto di mutuo (art. 1813 c.c.).

  • Cose consumabili e non consumabili

Sono consumabili le cose insuscettibili di uso continuativo o ripetuto, perché vengono consumate dal primo atto di utilizzazione.

In consumabili sono le cose suscettibili di utilizzazione ripetuta, anche se questa finisca, prima o poi, per deteriorarle.

Le cose in consumabili possono venire attribuite in uso temporaneo a una persona con l’obbligo di restituirle dopo un certo tempo. Ciò non è normale, invece, con le cose consumabili, le quali non potrebbero venire restituite dopo l’uso, dato che questo le distruggerebbe; ma se esse sono anche fungibili, è possibile consumarle e restituire successivamente un’uguale quantità di cose dello stesso genere, come accade nel mutuo (art. 1813 c.c.).

  • Pertinenze

Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa, senza esserne parte costitutiva. La destinazione può essere operata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima (art. 817 c.c.).

Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto.

D’altra parte, la pertinenza può formare oggetto di un atto di disposizione separato e perdere così tale sua qualità (art. 818 c.c.).

  • Universalità di mobili

Universalità di mobili è una pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.

Gli atti e i rapporti giuridici possono avere ad oggetto la universalità o le singole cose che la compongono.

  • Frutti

I frutti si distinguono in due categorie: frutti naturali e frutti civili.

Sono frutti naturali quelli che provangono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’opera dell’uomo, come i prodotti agricoli, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere (art. 820 c.c.).

Essi appartengono al proprietario della cosa che li produce.

Sono frutti civili quelli che si ritraggono da una cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia (art. 820 c.c.)

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