I beni del patrimonio indisponibile sono indicati dall’art. 826 c.c. , 2 e 3 comma e dall’art. 830, 2 co, c.c..

L’art. 826 c.c. dispone che: “ fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e le torbiere, quando la disponibilità non è sottratta al proprietario del fondo , le cose di interesse storico , archeologico …. da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.”

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato , delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza , gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a pubblico servizio.

Ai sensi dell’art. 830 c.c. i beni degli enti pubblici non territoriali destinati ad un pubblico servizio sono assoggettati alla disciplina dei beni patrimoniali indisponibili. I beni del patrimonio indisponibile possono pertanto appartenere a qualsiasi ente pubblico e comprendono beni mobili e immobili.

In ordine ai beni del patrimonio indisponibile occorre osservare che:

a) le cave e le torbiere, le acque termali e minerali e le foreste sono state trasferite al patrimonio indisponibile della regione;

b) le miniere sono riservate allo Stato, mentre le acque termali e minerali sono riservate alla regione;

c) le cose mobili di interesse storico, paletnologico, paleontologico, artistico, appartenenti a qualsiasi ente pubblico, sono assoggettate alla disciplina dei beni patrimoniali indisponibili salvo che siano costituite in raccolte di musei , pinacoteche, archivi e biblioteche( in quest’ultimo caso s tratta di beni del demanio accidentale).

I beni di interesse storico-artistico possono anche appartenere ai privati.

I beni del patrimonio indisponibile sono assoggettati alla disciplina posta dall’art. 828, 2 co c.c.; essi “non possono essere sottratti alla loro destinazione , se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano”.

In linea di principio, a differenza dei beni demaniali, i beni del patrimonio indisponibile non sono assolutamente incommerciabili: gli atti di disposizione debbono rispettare il vincolo di destinazione .

L’atto di trasferimento dei beni che non rispetti la disciplina legislativa non è nullo ma annullabile per violazione dei “modi di legge” stabiliti per sottrarli al vincolo di destinazione.

Quanto all’acquisto e alla perdita dei caratteri di bene pubblico si distingue a seconda che si tratti di beni che sono pubblici in virtù del solo fatto di possedere i caratteri indicati dall’ordinamento, ovvero che sia richiesto un atto di destinazione pubblica , aspetto particolarmente importante per gli edifici destinati a sede di pubblico ufficio o a un pubblico servizio.

La disciplina posta dal codice non risulta del tutto coerente, anche alla luce della disciplina di settore.

Occorre infatti considerare che alcuni beni sono riservati necessariamente allo Stato o alla regione (demanio necessario) mentre altri possono appartenere anche ai privati o a enti non territoriali; analoghe considerazioni valgono per i beni del patrimonio indisponibile, essendo alcuni riservati agli enti pubblici (es. miniere, acque minerali e termali, cave e torbiere), altri beni appartenenti ad un ente pubblico o allo Stato( cose mobili di interesse storico, archeologico ecc.).

Per altro verso la giurisprudenza ha esteso al patrimonio indisponibile parte della disciplina dettata per il demanio e il legislatore ha avvertito l’esigenza di assicurare una gestione più efficace anche del demanio.

L’amministrazione dei beni immobili dello Stato , che comprende le attività di acquisto, manutenzione, alienazione e di destinazione dei beni, nonché quella di polizia e di tutela degli stessi, spetta in linea di massima al ministero di economia e delle finanze, ad eccezione dei beni del demanio marittimo amministrati dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La gestione dei beni immobili statali assegnati ad un particolare servizio può essere affidata

gratuitamente al ministero al quale il servizio si riferisce.

La gestione dei beni mobili statali, comprendente acquisizione, utilizzazione, conservazione ed alienazione, spetta a ciascun ministero cui i beni sono assegnati o che li abbia acquistatati. Particolare importanza riveste oggi la gestione delle partecipazioni azionarie di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici.

I beni demaniali di pertinenza dello Stato sono descritti nell’inventario realizzato a cura del ministero dell’economia e finanze.

I beni patrimoniali indisponibili sono descritti a cura degli uffici decentrati del ministero dell’economia e finanze in registri di consistenza, ove cosi come nell’inventario generale vanno registrate le modificazioni nel valore o nella consistenza dei beni.

I beni mobili statali sono inventariati dai singoli ministeri che li hanno in consegna ed affidati ad agenti responsabili.

In ordine alla valutazione i beni mobili si iscrivono negli inventari per il loro prezzo d’acquisto, mentre i beni immobili sono valutati in base al costo, all’estimo o all’imponibile.

Una particolare menzione richiede il processo di privatizzazione dei beni appartenenti ad enti pubblici, generalmente finalizzata a soddisfare esigenze di carattere finanziario e di risanamento del debito pubblico.

I beni pubblici sono sempre più spesso usati non già per soddisfare specifici interessi pubblici, ma per produrre e entrate, come confermato anche dalla istituzione e dai compiti dell’agenzia del demanio.

Sono tre le modalità di dismissione del patrimonio dello Stato:

a) Il ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere quote di fondi immobiliari istituiti mediante apporto dei beni immobili e di diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato. Tali fondi sono gestiti da una o più società di gestione che procedono all’offerta al pubblico delle quote derivate dall’istituzione del fondo.

b) I beni immobili appartenenti allo Stato non conferiti nei fondi immobiliari, individuati dal ministro dell’economia e delle finanze , possono essere alienati.( in deroga alle norme di contabilità di Stato).

c) Infine con la cartolarizzazione. La l. 410/ 01 ha previsto infatti che il ministro dell’economia e delle finanze possa costituire o promuovere la costituzione , anche attraverso soggetti terzi, di più società a responsabilità limitata , aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli altri enti pubblici. A queste società-veicolo sono in sostanza ceduti gli immobili che sono acquistati con l’unico fine di rivenderli. I beni pubblici sono dunque destinati a passare in mano ai privati.

Va altresì ricordata la tendenza ad esternalizzare i compiti concernenti non solo l’alienazione ma anche la valorizzazione e la gestione del patrimonio dello Stato, affidati alla “Patrimoni s.p.a.”, società pubblica appositamente costituita e il bene non necessariamente è alienato. Alla “Patrimoni s.p.a.” possono essere trasferiti diritti pieni o parziali su beni immobili demaniali, e patrimoniali e sugli altri beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato, nonché ogni altro diritto costituito per legge a favore dello Stato. I beni cessano di appartenere allo Stato ed entrano nella sfera di appartenenza soggettiva della società.

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