A partire dagli anni ’90 sono state introdotte molte trasformazioni nel regime dei beni pubblici. Volendo schematizzarle, possono essere prospettate le seguenti evenienze.
• L’ art. 822 cpv. c.c. stabilisce che fanno parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; tuttavia, con la trasformazione dell’ Azienda Autonoma delle ferrovie dello Stato in ente pubblico economico e dell’ ente pubblico economico in s.p.a. (e, quindi, con il trasferimento dei beni al nuovo soggetto giuridico) è venuto meno il presupposto della demanialità pubblica, cioè l’appartenenza dei beni allo Stato. È necessario sottolineare, però, che nonostante la fuoriuscita di molti beni dal demanio e dal patrimonio indisponibile statale, rimane in vita il vincolo di destinazione.
• In alcuni casi, enti pubblici sono stati, per legge, trasformati in persone giuridiche private (associazioni e fondazioni), essendosi ritenuto che per il loro funzionamento non fosse necessaria la personalità di diritto pubblico; in tal modo, i beni, la cui gestione o conservazione costituiva lo scopo fondamentale dell’ ente pubblico, passano al nuovo soggetto privato (e, quindi, perdono la loro natura di beni patrimoniali indisponibili), ma permangono destinati a tale finalità.
• In altri casi, invece, oggetto della misura legislativa è proprio il bene, che viene conferito dallo Stato ad una s.p.a., creata proprio allo scopo di gestire, valorizzare e commercializzare i beni statali, sia patrimoniali (disponibili ed indisponibili) che demaniali.
A questo scopo sono state create la Patrimonio s.p.a. e la Infrastrutture s.p.a., il capitale delle quali è detenuto interamente dal Ministero dell’ Economia e delle Finanze e dalla Cassa Depositi e Prestiti: l’ obiettivo è quello di gestire il patrimonio con criteri imprenditoriali e conseguire l’ utilizzazione economica delle infrastrutture conferite all’ omonima società. I beni della Patrimonio s.p.a. possono anche essere venduti, previa cartolarizzazione (in tal modo, questi beni perdono sia il vincolo di destinazione, che la connotazione pubblicistica); la cartolarizzazione viene effettuata a mezzo di società intermediarie che pagano subito allo Stato il prezzo iniziale del trasferimento per rivendere poi il bene a terzi.
• Il d.lgs. 12/08 ha, poi, autorizzato le regioni e gli enti locali a redigere un elenco dei beni immobili di loro proprietà, non strumentali all’ esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione (in tal modo, i beni vengono a far parte del patrimonio disponibile).
• La legge delega in materia di federalismo fiscale (L. 42/09) ha previsto, da ultimo, l’ attribuzione (a titolo non oneroso) ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni pubblici statali.