Le cose rappresentano l’oggetto dei diritti, in quanto costituiscono gli elementi sui quali si esplicano i poteri dei soggetti. La nozione di oggetto di diritto, tuttavia, non rimanda necessariamente alle cose in senso fisico, ma può far riferimento anche ad attività o a crediti. Si deve comunque tener presente che non tutte le cose sono oggetto di diritto: non lo sono, ad esempio, le cose fuori commercio (es. quelle che servono a fini religiosi) o le cose comuni (es. aria, sole).

Una cosa può definirsi bene, solo quando forma oggetto di diritto (art. 810), motivo per cui in senso giuridico la categoria delle cose non coincide con quella dei beni.

La Costituzione e il Codice civile, non danno mai una definizione di bene privato o di bene pubblico, ma si limitano a distinguere, secondo il regime di appartenenza, le categorie dei beni che appartengono ai privati da quelle che appartengono allo Stato e agli enti pubblici.

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