Rispetto alle due appena trattate, le altre categorie di beni e le relative distinzioni sono meno importanti:

  • beni divisibili/indivisibili: sono divisibili i beni che si possono dividere in parti, senza pregiudicare l’uso cui era destinata l’intera cosa.
  • beni fungibili/infungibili: sono fungibili i beni che si possono scambiare o sostituire facilmente, e appunto per questo si possono misurare, pesare e numerare.

Accanto ai beni fungibili si possono collocare i beni che appartengono ad un genere.

  • beni consumabili/inconsumabili: sono consumabili i beni che si distruggono con l’uso, mentre sono inconsumabili quelli che semplicemente si deteriorano.
  • beni produttivi/improduttivi: sono produttivi i beni che producono frutti e utilità in senso lato. A questo riguardo i frutti naturali, prodotti dalla cosa (es. il grano), si distinguono dai frutti civili, prodotti dal godimento che si ha della cosa (es. interessi).
  • beni materiali/immateriali: sono immateriali i beni di creazione intellettuale.
  • beni strumentali/ di consumo: sono strumentali i beni diretti a produrre altri beni, mentre sono di consumo quelli diretti ad essere distrutti dall’utente.

Beni di natura peculiare:

  • parti del corpo e cadavere: sono soggetti a un regime particolare.
  • animali: sono considerati in base all’utilità che possono dare e quindi non vengono equiparati alle cose in senso stretto. Essi vengono in rilievo tra i modi di acquisto della proprietà e tra le facoltà riconosciute in capo al proprietario.
  • frutti: la raccolta dei frutti viene sottoposta a limiti, sia temporali che quantitativi, e a divieti, nel caso in cui i frutti appartengano a specie floreali e vegetali protette.
  • energie: le energie naturali che hanno valore economico si considerano beni mobili.
  • rifiuti: tra i rifiuti, ovvero tra le cose che provengono dalla specificazione di altre cose, ve ne sono alcuni che, data la loro pericolosità, sono assoggettati a procedure di raccolta, di smaltimento e di avvio a discariche.
  • nuove res e new properties : poiché la disciplina della proprietà non si addice alle nuove figure di beni dematerializzati, si preferisce parlare di new properties.

Aggregazione di beni

In materia di proprietà, la cosa principale si distingue da:

  • la cosa accessoria, che viene aggregata per ragioni di utilità.
  • la pertinenza, destinata al servizio e all’ornamento di un’altra cosa (art. 817).

Vi sono poi aggregazioni che si incorporano con la cosa, ovvero l’accessione (art. 934) la specificazione (art. 940), l’unione e la commistione (art. 939).

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