Nel negozio giuridico vi possono essere oltre agli elementi essenziali altri elementi che ne

particolarizzano gli effetti.

Tali elementi sono la condizione la quale dispone che gli effetti del negozio si producano o vengano meno al verificarsi di un avvenimento futuro o incerto.

La condizione può essere:

1) Sospensiva quando l’effetto negoziale manca in un primo momento, ma è destinato a prodursi nel caso che la condizione si avveri (es. compro una casa a Roma, alla condizione che venga trasferito per lavoro entro un anno in tale città, gli effetti della compravendita non si producono immediatamente, ma solo al verificarsi di tale condizione).

2) Risolutiva quando gli effetti negoziali si producono immediatamente, ma possono venir meno nel caso che la condizione si avveri (es. compro la casa, e produco gli effetti della compravendita, ma il contratto si risolverà nel caso che venga trasferito per lavoro in un’altra città).

Caratteristiche della condizione sono la causalità e la volontà delle parti.

A) Condizione causale quando tale condizione è indipendente dalla volontà delle parti (es. se grandinerà, se la sterlina si svaluterà ecc.);

B) Condizione potestativa se dipende dalla volontà di una della due parti (es. se mi trasferirò per lavoro); o anche mista quando l’avveramento di tale condizione dipenda dalla volontà di una parte, ma tali condizioni sono indipendenti dalla sua volontà (es. se otterrò un finanziamento).

All’interno della condizione potestativa si distinguono:

Condizioni meramente potestative le quali dipendono dal mero arbitrio di una delle parti o dalla sua valutazione dell’opportunità del negozio (es. pagherò se vorrò, comprerò se la cosa mi piacerà).

Condizioni potestative ordinarie che dipendono dalla volontà di una della parti, se tale comportamento presenta vantaggi o svantaggi indipendenti dal negozio assoggettato alla condizione (es. se inizierò un’impresa comprerò le macchine da voi).

Nella giurisprudenza Italiana vi sono negozi ai quali non può essere inserita alcuna condizione (negozi di diritto di famiglia, la cambiali, i diritti di credito in genere, l’eredità), ciò per esigenze di chiarezza ed unicità giuridica.

La condizione può essere illecita quando rende immediatamente illecita l’operazione negoziale, quando incoraggia atti illeciti o quando tende ad influenzare le libertà fondamentali dell’individuo (es. è nulla la donazione sottoposta ad una condizione sospensiva che influenza impropriamente le libertà fondamentali di confessione). Se la condizione illecita si riferisce a tutto il contratto sarà nullo tutto, se si riferisca, invece, ad una singola clausola sarà nulla solo quest’ultima.

La condizione può essere impossibile e gli effetti sono diversi a differenza che sia una condizione risolutiva o sospensiva.

La condizione sospensiva impossibile rinvia l’efficacia di un negozio ad un momento che non verrà mai, in tal caso l’atto negoziale è totalmente privo di effetti ed è nullo. Per quando riguarda la condizione risolutiva impossibile dispone che gli effetti del negozio debbano cadere in un momento che non verrà mai, in tal caso la condizione è come non apposta.

La pendenza della condizione si ha fin quando è incerto se tale momento arriverà oppure no.

Durante tale fase l’acquirente non ha il diritto dell’alienazione, ma un germe di diritto che prende il nome di aspettativa, così come l’alienante non ha il pieno e illimitato esercizio del diritto, ma ha un diritto condizionato, tale condizione si avvera se la condizione è sospensiva, mentre se la condizione è risolutiva i ruoli s’invertono. In questa fase entrambe le parti si dovranno comportare secondo correttezza. E secondo la legge si potranno compiere atti conservativi per impedire che l’oggetto del negozio non sia deteriorato da comportamenti impropri (es. ho locato un appartamento per la durata di 5 anni, in tale fase non devo far deteriorare la cosa ed il locatore con atti conservativi potrà recedere dal contratto per danni arrecati a quest’ultimo).

Il TERMINE un altro elemento particolare del contratto è che limita l’efficacia del negozio nel tempo. Può avere un inizio ed una fine, ma avvolte tali termini possono essere incerti (es. quando cesserà l’attuale governo). Il termine può riferirsi ad uno solo degli effetti negoziali: il termine di adempimento o di scadenza che determina il momento in cui l’obbligazione dovrà essere eseguita. Normalmente tale termine è stabilito in favore del debitore ed il creditore non può pretendere la prestazione prima di tale termine, ma a volte si può riferire al creditore (es. il creditore non vuole ricevere subito una cosa ingombrante), in altri casi può essere riferito ad entrambi.

IL MODO è una disposizione che può essere apposta solo ai negozi a titolo gratuito. Esso

indica un onere e limita il vantaggio economico del beneficiario imponendo un obbligo (es.

faccio una donazione ad un istituto scientifico, con l’onere di destinarla ad una determinata

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