Oltre agli elementi essenziali che costituiscono il negozio giuridico, la pratica negoziale ne conosce altri, detti elementi accidentali e vengono anche definite clausole auto limitative.

Possono essere posti, o meno, a seconda la volontà delle parti.

Questi elementi, non obbligatori per la validità del negozio giuridico, sono:

CONDIZIONE

A norma dell’art. 1353 del cod. civ. le parti possono vincolare il negozio giuridico a condizione di un particolare avvenimento futuro e incerto.

L’atto esplica i suoi effetti solo se si verifica la condizione.

La condizione può essere:

– volontaria se posta dagli stessi soggetti;

legale se è posta dalla legge che fa dipendere la validità del negozio giuridico (Es. la morte nei confronti del testamento, ecc.).

Gli avvenimenti presenti o passati non possono costituire una condizione.

Dalla condizione si distingue la presupposizione che è quell’elemento che porta le parti alla conclusione di un determinato fatto giuridico considerando pacifica e determinante per la conclusione del negozio giuridico stesso, presente o futuro.

In mancanza della presupposizione il negozio giuridico è nullo. La presupposizione può venire a mancare in un secondo tempo determinando la risoluzione del contratto ex Tunc (Es. chi prende in locazione una finestra per assistere ad una manifestazione non rimane obbligato se la manifestazione non avverrà più, ecc.).

L’evento posto a condizione, oltre che futuro deve anche necessariamente essere incerto.

Esempio:

1. il giorno di nozze di Tizio = condizione

2. quando morirà Tizio = termine di tempo

La condizione, secondo gli effetti che provoca sull’atto giuridico, può essere considerata:

sospensiva quando mirano a sospendere gli effetti del negozio giuridico fino all’avverarsi della condizione (Es. ti darò 100 quando arriverà la nave, ecc.);

risolutiva quando tolgono di mezzo il negozio giuridico all’avverarsi dell’evento (Es. ti vendo il fondo ma se la nave non arriva ritorna a me, ecc.).

In base alla causa produttrice, le condizioni si distinguono in :

potestative quando la volontà di un evento dipende da una sola parte (Es. ti vendo il libro se decido di fare l’esame, ecc.);

causali quando il fatto dipende dal caso o da terzi (Es. ti darò 100 se arriva la nave, ecc.);

miste quando sono prodotte dalla volontà del soggetto autore e da un elemento estraneo (Es. ti darò 100 se l’esame andrà bene).

Infine si distinguono le condizioni lecite da quelle illecite, quelle possibili da quelle impossibili (giuridicamente o fisicamente).

I negozi giuridici tra i vivi sono nulli se impossibili o illeciti, mentre quelli mortis causa sono nulli per rimanendo validi gli atti per l’impossibilità di far ripetere il negozio giuridico correttamente all’autore morto.

TERMINE

Il termine è un momento di tempo nel quale incominciano o hanno fine determinati effetti giuridici.

A differenza della condizione che rimane una clausola incerta, il termine è caratterizzato da una data e da un momento ben preciso collocato nel tempo.

Esempio:

1. Quando ti sposerai …. = termine

2. Se ti sposerai … = condizione

Chi paga un’obbligazione prima del termine, conseguentemente, è tutelato a farlo e si svincola dalla propria obbligazione, mentre chi effettua un pagamento prima della condizione, non ha motivo per farlo ed è tutelato a ricevere la restituzione di quanto già ingiustamente dato.

Il termine esplica i suoi effetti ex Nunc per cui non annulla gli effetti prodotti prima.

Il termine, dal punto di vista temporale, può essere:

iniziale se pone un inizio ad un effetto giuridico (Es. procura, ecc.);

finale se pone una fine ad un effetto giuridico (Es. revoca della procura, ecc.).

Quando il periodo di tempo è passato si ha la scadenza del termine che comporta tutte le relative ed inevitabili conseguenze giuridiche. Invece durante il periodo necessario per il suo compimento si dice che il termine scorre.

Il termine può essere applicato dalle parti in comune accordo come semplice clausola e come tale avere forza di legge tranne che nei casi previsti dalla legge o per i negozi giuridici puri. Nel caso in cui il termine non venga specificato, la risoluzione dell’obbligazione sorta dal negozio giuridico può essere chiesta subito.

Il termine può essere richiesto ed essere interessante e d’aiuto per una parte o per entrambe di comune accordo. Se questo non viene specificato, però, si intende a favore del debitore che può, in questo caso, pagare il suo debito prima del termine stesso fissato. Stessa cosa vale per il creditore quando il termine viene posto a proprio vantaggio.

Il Codice Civile, però, a norma dell’art.1186 tutela il creditore che in caso di immediato ed improvviso pericolo delle proprie garanzie o per minaccia al proprio diritto di soddisfacimento, può chiedere l’immediato pagamento del credito anche prima di un eventuale termine pre-impostato, ed in particolare nei seguenti casi:

– per diminuzione delle garanzie (Es. distruzione della casa ipotecata, ecc.);

– per mancata prestazione delle garanzie promesse (Es. alienazione ad altri della casa da ipotecare, ecc.);

– per sopraggiunta insolvenza del debitore (Es. fallimento, ecc.).

Importante, infine, è il concetto di termine essenziale cioè di quel solo momento in cui è possibile eseguire la prestazione e mai più dopo (Es. consegna di un vestito in occasione di una cerimonia, ecc.).

MODUS

È un onere imposto dall’autore del negozio giuridico al beneficiario. La sua presenza non modifica gli effetti giuridici ma ne aggiunge altri nuovi.

La sua apposizione, solitamente, non è di utilità ai soggetti che lo hanno creato ma a terzi o per scopi di pubblica utilità (Es. Tizio vende una casa e impone al nuovo inquilino di dare da mangiare agli uccelli ogni giorno, ecc.).

Il modus si distingue dalla condizione perché è un atto volitivo accessorio al negozio giuridico stesso tanto che immediata rimane la disposizione principale senza che il modus, accessorio, ne costituisca elemento di validità. Invece non la condizione si crea un elemento di dipendenza.

Il modus illecito o impossibile è nullo pur rimanendo valida la disposizione principale.

Chiunque ha interessi o motivi può agire per ottenere l’adempimento dell’onere.

Alcuni negozio giuridico non ammettono queste clausole e per questo motivo vengono definiti negozi giuridici puri e sono molto frequenti in materia di diritto familiare (Es. matrimonio, adozione, ecc.).

Altri atti prevedono la mancanza di soli alcuni di queste clausole (Es. la cambiale ha un termine ma non la condizione, ecc.).

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