Altro elemento accidentale del contratto, anch’esso incidente sulla sua efficacia, é il termine.

Il termine è quell’avvenimento futuro e certo da quale le parti fanno dipendere l’inizio o la cessazione dell’efficacia del negozio.

La differenza tra questo e la condizione, pertanto, è la sua certezza.

Per meglio dire il termine è l’elemento accidentale di cui è certo il verificarsi (certezza dell’an), anche se può risultare incerto o non previamente determinabile il tempo in cui ciò accadrà (incertezza del quando).

La condizione all’opposto è per definizione in cerca nell’an, infatti, la legge la qualifica espressamente come un evento incerto.

L’incertezza nell’an, peraltro, può accompagnassi ad una limitazione temporale, nel senso che le parti possono stabilire come condizione il verificarsi o meno di un evento entro una data fissa predeterminata (in tal caso si ha incertezza nell’an ma certezza nel quando).

Condizione e modo: differenze

La condizione si distingue anche rispetto al modo.

Il modo è una clausola che la legge prevede espressamente possa apporsi alla liberalità inter vivos (donazione) o ai negozi mortis causa (testamento), ma si ritiene unanimemente che essa possa apporsi a tutti i negozi a titolo gratuito allo scopo di limitarli.

Il modo si distingue:

– dalla condizione sospensiva in quanto obbliga ma non sospende, cioè non paralizza l’efficacia del negozio

– dalla condizione risolutiva in quanto la risoluzione della liberalità per inadempimento del mondo agisce ex nunc e quindi saranno salvi gli acquisti effettuati da terzi, mentre l’avverarsi della condizione risolutiva elimina ex tunc gli effetti del negozio.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento