Muovendo dalle trattative, o nel corso di esse, non è escluso che possano esservi singoli momenti o fonti di vincoli o di impegni per le parti. È il fenomeno che va sotto il nome di accordi preparatori.
Si tratta di quell’ipotesi in cui le parti, per agevolare la trattativa, fissano con carattere impegnativo singoli aspetti detti accordi di puntuazione o minutazione. Tali accordi non vincolano alla conclusione del contratto, ma sono fonti di obblighi. La parte che minacci di recedere pretendendo di rinegoziare tali aspetti, incorre in responsabilità in contrahendo. Rientrano in tale ipotesi anche le cosiddett lettere d’intento, manifestazioni di disponibilità che una parte rivolge all’altra. Sulla base di tali accordi preparatori, non si potrebbe parlare di nessun vincolo definitivo se le parti si fossero riservate di discutere altri punti oltre a quelli sui quali si è già raggiunto un accordo. Debbono infine tenersi distinte quelle vere e proprie intese con le quali le parti predispongono un regolamento contrattuale destinato a valere per la conclusione di futuri ed eventuali contratti tra di loro o nei riguardi di terzi. Si pensi all’accordo con cui il commerciante all’ingrosso si impegna nei confronti del produttore a praticare un certo prezzo nel commercio al dettaglio. Si parla in tal caso di contratto normativo o di contratto tipo. Da tali intese non sorge un obbligo di contrarre ma di inserire nei futuri contratti le regole contenute nell’intesa. Resta dunque che le parti possono contrarre a condizioni difformi. L’unico effetto è che se una parte si rifiuta di contrarre alle condizioni fissate sarebbe responsabile di culpa in contrahendo.