Accordi con altre pubbliche amministrazioni

La LPA (art. 15) prevede pure accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune . Anche in questo caso si ha un istituto costituito da un’intersecazione tra diritto pubblico e privato, dal momento che la disciplina applicabile è la stessa prevista dall’art. 11, salvo per il un motivo, l’impossibilità di recedere unilateralmente: dato che le parti sono tutte amministrazioni pubbliche, infatti, non avrebbe senso che l’interesse pubblico curato da una di queste prevalesse sull’interesse pubblico del quale è portatrice un’altra.

Ci si chiede se gli accordi di programma possano essere ricondotti al genere degli accordi di cui all’art. 15 della LPA. Tali accordi, in particolare, sono diretti ad assicurare il coordinamento delle azioni di due o più Comuni, Province, Regioni, amministrazioni statali o altri soggetti pubblici, determinando tempi, modalità, finanziamenti e altri connessi adempimenti relativi ad opere che richiedono un’azione integrata e coordinata.

I dubbi sulla riconducibilità degli accordi di programma alla fattispecie di cui all’art. 15 della LPA sono sorti per la previsione del c.d. atto formale di approvazione, interpretato come atto endoprocedimentale. In linea di massima, tuttavia, si ritiene che tale atto di approvazione abbia una funzione di controllo, essendo diretto a verificare la legittima formazione dell’accordo costituente il presupposto perché ne sia data pubblicità.

Natura giuridica degli accordi

Secondo la dottrina prevalente, gli accordi di cui agli artt. 11 e 15 della LPA corrispondono alla figura del contratto di diritto pubblico: l’esercizio dei poteri pubblici, infatti, non può formare oggetto di un contratto di diritto privato e pertanto un accordo che riguarda l’esercizio di quei poteri deve essere intrinsecamente diverso da un comune contratto.

Alla luce del diritto positivo vigente, tuttavia, potrebbe ritenersi appropriato definire gli accordi in esame non come contratti di diritto pubblico ma come contratti ad oggetto pubblico, mettendo in tal modo in evidenza che gli accordi di cui si parla non sono propriamente equiparabili ai contratti che possono essere stipulati tra privati: contratti di questo tipo, infatti, se stipulati tra soggetti privati, dovrebbero considerarsi avere un oggetto (es. esercizio di un potere discrezionale) giuridicamente impossibile (art. 1346 c.c.) e pertanto sarebbero nulli (art. 1418 c.c.). Detto questo, comunque, contratti del genere non possono che essere assoggettati alla disciplina ordinaria dei contratti, nei limiti della compatibilità.

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