L’e-government italiano trova la principale fonte di riferimento nel Codice dell’amministrazione digitale il decreto legislativo 82/2005.
Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali sono tenute, ai sensi del Codice, ad assicurare la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione, la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e ad organizzarsi e agire a tal fine, utilizzando le tecnologie informatiche nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti.
La riorganizzazione strutturale e gestionale volta al perseguimento di tali obiettivi avviene nell’ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione. Le norme, pertanto, identificano esplicitamente nelle tecnologie informatiche uno strumento atto a realizzare gli obiettivi fondamentali dell’agire pubblico ed esplicitano l’autonomia delle amministrazioni al riguardo: non viene normativamente imposta alcuna soluzione tecnologica determinata, ponendo il criterio di libertà nella scelta e il principio di non discriminazione tra tecnologie.
In tale direzione, il CAD configura come scopo prioritario per le amministrazioni pubbliche il fatto che provvedano a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi e, altresì, che gestiscano i procedimenti amministrativi utilizzando tecnologie informatiche.
La normativa in materia di amministrazione digitale ha un ampio ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, delineato nell’articolo 2 del decreto legislativo 82/2005.
- Da un punto di vista oggettivo, sono circoscritti gli ambiti esclusi dall’applicazione normativa, dal momento che le disposizioni del Codice non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria, polizia economico-finanziaria e alle consultazioni elettorali. Le modifiche apportate dalle riforma del decreto legislativo 179/2016 vanno nel senso di garantire piena esplicazione alle disposizioni del CAD e viene precisata l’applicazione in materia processuale: le disposizioni del Codice “si applicano altresì al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico”.
- Anche da un punto di vista soggettivo, l’ambito di applicazione è molto ampio ed è stato ulteriormente esteso dalla recente riforma del 2016. Le disposizioni del Codice si applicano innanzitutto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001, nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione: di conseguenza di applicano a tutte le pubbliche amministrazioni nazionali, regionali e locali.
Le norme si applicano anche alle società a controllo pubblico, escluse le società quotate.
La disposizione trova fondamento nelle attività di natura pubblicistica svolte dai soggetti provati controllati: la natura delle funzioni svolte e la necessità di una digitalizzazione delle stesse comporta un’opportuna estensione dell’applicazione anche a questi soggetti.
Il raggio d’azione delle norme in materia di amministrazione digitale si estende anche ai privati: le disposizioni del Codice che regolano l’attività documentale in ambito digitale e riguardano il documento informatico, le firme elettroniche e le comunicazioni telematiche si applicano anche ai privati.