Esecuzione del provvedimento

Un provvedimento efficace, a meno che non abbia esclusivamente effetti reali, richiede un’attività di esecuzione che può consistere:

  • nell’adempimento da parte dei privati degli obblighi a loro imposti;
  • in un’attivitĂ  amministrativa.

L’art. 21 bis della LPA dispone che i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento stesso. Tale articolo, tuttavia, stabilisce anche la possibilità di sospendere tanto l’esecuzione quanto l’efficacia del provvedimento per gravi ragioni .

 Ambito di applicazione della LPA (art. 29)

Occorre a questo punto chiarire l’ambito di operatività della LPA, dovendo innanzitutto considerare che essa è una legge ordinaria che detta principi e regole generali:

  • se la sua disciplina è compatibile con le disposizioni dettate da altre leggi per particolari procedimenti, essa può sicuramente integrarle (c.d. funzione residuale);
  • se la sua disciplina è incompatibile, la LPA:
    • abroga tacitamente le discipline particolari sul procedimento preesistenti;
    • soccombe di fronte alle leggi generali di settore che contengano norme sui procedimenti;
    • a prescindere dal fatto che la sua disciplina sia compatibile o meno, data la sua natura di legge ordinaria, non può prevalere su leggi successive. Trattandosi di una legge attuativa di principi costituzionali (es. partecipazione al procedimento dei destinatari, trasparenza), tuttavia, non sarebbe ammissibile che leggi successive semplicemente la abrogassero o la sostituissero con discipline non conformi a questi principi. La Corte costituzionale, infatti, ha definito la LPA attuazione non esaustiva del principio di buon andamento e degli obiettivi di tempestivitĂ , trasparenza e pubblicitĂ  dell’azione amministrativa, quali valori essenziali dell’ordinamento democratico (sent. n. 262 del 1997).

 Quanto al rapporto con la legislazione regionale, la stessa LPA precisa che le sue disposizioni si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell’ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali , riconducendo l’intervento legislativo in esame alla potestà legislativa esclusiva statale prevista dalla Costituzione (art. 117 co. 2 lett. g).

Se questo fosse il solo fondamento costituzionale della legge statale, se ne dovrebbe dedurre che in materia le Regioni potrebbero esercitare liberamente la propria potestà legislativa residuale. L’art. 29, tuttavia, dispone anche:

  • l’applicabilitĂ  a tutte le amministrazioni pubbliche di quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa , una materia di legislazione esclusiva dello Stato (art. 117 co. 2 lett. l);
  • che le Regioni e gli enti locali regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge .

Tale disposizione appare piuttosto oscura dal momento che:

  • tratta del rispetto non delle norme e dei principi della Costituzione ma del sistema costituzionale ;
  • non si capisce quale sia la base costituzionale di una simile limitazione del potere normativo delle Regioni, per le quali viene configurata una sorta di potestĂ  legislativa concorrente, non contemplata dopo la riforma del Titolo V.

La LPA, in definitiva, deve essere considerata applicativa di principi costituzionale che vincolano le Regioni, le quali, tuttavia, potranno darvi applicazione con regole non necessariamente uguali a quelle della legge statale.

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