Come le pene, anche le misure di sicurezza si applicano a tutti coloro che abbiano commesso il fatto nel territorio dello Stato, e quindi pure agli stranieri (art. 200 co. 3). L’applicazione di misure di sicurezza allo straniero, tuttavia, non impedisce che questo possa essere espulso in via amministrativa dal territorio italiano (co. 4).
Le misure di sicurezza si applicano anche per i fatti commessi all’estero, quando si procede o si rinnova il giudizio dello Stato (art. 201 co. 1). Qualora si debba sottoporre il condannato (o il prosciolto) dalla sentenza straniera, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali, tuttavia, l’applicazione di esse è subordinata all’accertamento della pericolosità (co. 2).
Le misure di sicurezza sono ordinate (art. 205):
- dal giudice, nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento (co. 1).
- dal magistrato di sorveglianza, con un provvedimento successivo (co. 2):
- nel caso di condanna, durante l’esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena.
- nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presenta, e non sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza.
- in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge.
Durante le indagini preliminari o il giudizio è ammessa l’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza (riformatorio, ospedale psichiatrico giudiziario, casa di cura e custodia) per i minori, per gli infermi di mente, per gli ubriachi abituali e per le persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti o in stato di costante intossicazione prodotta da alcool o da stupefacenti (art. 206 co. 1). Il giudice revoca l’ordine di ricovero, quando ritenga che tali persone non siano più socialmente pericolose (co. 2). Il tempo dell’esecuzione provvisoria è computato nella durata minima di essa (co. 3).
Circa il problema della fungibilità tra la misura e la pena o la carcerazione preventiva:
- la pena ingiustamente sofferta non viene computata nella durata minima della misura.
- la misura provvisoriamente applicata viene computata nella durata della pena inflitta con la sentenza di condanna.
- la carcerazione preventiva non può essere computata nella durata minima della misura di sicurezza.
Si ha revoca delle misure di sicurezza sole se le persone ad esse sottoposte hanno cessato di essere pericolose (art. 207)
In caso di concorso di misure di sicurezza, che si ha quando una persona ha commesso più fatti per i quali sono applicabili più misure di sicurezza (art. 209):
- se si tratta di misure della stessa specie, ne è disposta una sola (unificazione) (co. 1).
- se si tratta di misure di specie diversa, il giudice valuta complessivamente il pericolo che deriva dalla persona e, in relazione ad esso, applica una o più misure di sicurezza stabilite dalla legge (co. 2).
Tali regole si applicano anche nel caso di misure in corso di esecuzione o delle quali non sia ancora iniziata l’esecuzione (co. 3).
Circa il momento dell’esecuzione, le misure di sicurezza sono eseguite (art. 211):
- immediatamente, se applicate con sentenza di proscioglimento.
- dopo che la sentenza è diventata irrevocabile, se aggiunte a pena non detentiva (co. 2).
- dopo che la pena è stata scontata o altrimenti estinta, se aggiunte a pena detentiva (co. 1).
- dopo l’esecuzione della misura di sicurezza detentiva, in caso di misura temporanea non detentiva aggiunta alla prima (co. 3).
Si ha sospensione dell’esecuzione della misura quando la persona ad essa sottoposta deve scontare una pena detentiva (art. 212 co. 1). L’esecuzione riprende il suo corso dopo l’esecuzione della pena. Si ha trasformazione quando la persona, sottoposta a misura di sicurezza detentiva, sia colpita da un’infermità psichica, dovendo il giudice ordinare il ricovero in un istituto psichiatrico giudiziario oppure in una casa di cura o custodia (co. 2). Cessata l’infermità, la persona, se è accertata ancora pericolosa, è assegnata ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, oppure a un riformatorio giudiziale, a meno che il giudice non ritenga di sottoporla a libertà vigilata (co. 3).
Se l’infermità psichica colpisce una persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva o a cauzione di buona condotta, e l’infermo viene ricoverato in un ospedale psichiatrico civile, cessa l’esecuzione di dette misure (co. 4).
Si ha rinvio dall’esecuzione nei casi di cui agli artt. 146 e 147 (es. donna incinta, persona affetta da AIDS) (art. 211 bis co. 1). Se tuttavia la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell’autore di un delitto consumato o tentato, commesso con violenza o con l’uso delle armi, e vi sia il concreto pericoloso che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati, il giudice può ordinare il ricovero in casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione e alla patologia della persona (co. 2).
Se la persona sottoposta a misura detentiva si sottrae volontariamente all’esecuzione di essa, il periodo minima di durata della misura ricomincia a decorrere dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione (art. 214 co. 1). Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia (co. 2).
Circa gli effetti dell’estinzione della punibilità (art. 210):
- l’estinzione del reato impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l’esecuzione (co. 1).
- l’estinzione della pena impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo, ma non impedisce l’esecuzione delle misure di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni (co. 2).
Alla colonia agricola e alla casa di lavoro, tuttavia, viene sostituita la libertà vigilata.
Qualora per effetto di indulto o di grazia non debba essere eseguita la pena dell’ergastolo, il condannato è sottoposta a libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni (co. 3)
Quanto alle modalità di esecuzione (art. 213):
- le misure detentive sono eseguite in appositi stabilimenti (co. 1).
- le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli uomini (co. 2).
- in ciascuno degli stabilimenti è adottato un particolare regime educativo (o curativo) e di lavoro, avuto riguardo alle tendenza e alle abitudini criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale che da essa deriva (co. 3).
- il lavoro è remunerato, ma dalla remunerazione è prelevata una quota per il rimborso delle spese di mantenimento (co. 4).