Vi è un altro senso, meno controverso, di lacuna e cioè non la mancanza di una soluzione qualunque essa sia, ma di una soluzione soddisfacente o la mancanza di una norma giusta. Siccome tali lacune derivano non dalla considerazione dell’ordinamento giuridico quale è, ma quale dovrebbe essere, tali lacune sono chiamate ideologiche. Che esse vi siano è ovvio perché nessun ordinamento giuridico è perfetto ed è anche ovvio che le lacune di cui deve preoccuparsi colui che è chiamato ad applicare il diritto, non sono quelle ideologiche ma quelle reali.
Chi ha cercato di mettere in risalto la differenza tra i due piani del problema delle lacune è stato Brunetti; egli sostiene che perché si possa parlare di completezza o incompletezza di una qualsiasi cosa, bisogna metterla in raffronto con qualche altra cosa. I due casi tipici in cui si può parlare di completezza o meno sono:
1) quando si confronta una cosa col suo tipo ideale;
2) quando si confronta la rappresentazione di una cosa con la cosa stessa rappresentata.
Ora, rispetto all’ordinamento giuridico, Brunetti sostiene che se lo si considera in sé stesso la domanda se sia completo o no è senza senso; perché il problema delle lacune abbia senso bisogna o confrontare l’ordinamento reale con quello ideale, oppure considerare l’ordinamento legislativo come rappresentazione della volontà dello stato e domandarsi se la legge contenga o meno tutto ciò che deve contenere per poter essere considerata la manifestazione della volontà dello stato. Quindi per Brunetti il problema della completezza è un problema senza senso, o là dove ha senso, le uniche lacune di cui si possa mostrare l’esistenza, sono quelle ideologiche.
La distinzione tra lacune ideologiche e reali, corrisponde alla distinzione tra lacune improprie e proprie. Ciò che hanno in comune i due tipi di lacuna è che designano un caso non regolato dalle leggi vigenti in un dato ordinamento. Ciò che le distingue è il modo in cui possono essere eliminate: la lacuna impropria solo attraverso l’emanazione di nuove norme ed è completabile dal legislatore; quella propria, mediante leggi vigenti ed è completabile per opera dell’interprete.
Rispetto ai motivi che le hanno provocate, le lacune si distinguono in SOGGETTIVE E OGGETTIVE. Soggettive sono quelle che dipendono da qualche motivo imputabile al legislatore; oggettive sono quelle che dipendono da tutte quelle cause che provocano un invecchiamento dei testi legislativi e che sono quindi indipendenti dalla volontà del legislatore. Quelle soggettive, a loro volta, si distinguono in VOLONTARIE E INVOLONTARIE. Involontarie dipendono da una qualsiasi svista del legislatore; volontarie sono quelle che il legislatore lascia di proposito perché la materia è molto complessa ed è meglio affidarla all’interpretazione, caso per caso, del giudice.
In alcune materie il legislatore impartisce norme molto generali che possono essere chiamate direttive, la loro caratteristica è che tracciano le linee generali dell’azione da compiere, ma lasciano la determinazione dei particolari a chi le deve eseguire o applicare. Le lacune volontarie quindi non sono vere e proprie lacune perché l’integrazione del vuoto, appositamente lasciato, è affidato al potere creativo dell’organo gerarchicamente inferiore.
Altra distinzione è quella tra lacune PRAETER LEGEM e INTRA LEGEM. Le prime si hanno quando le regole espresse per essere troppo particolari non comprendono tutti i casi possibili; le seconde hanno luogo quando le norme sono troppo generali e rivelano dei vuoti che spetterà poi all’interprete colmare(lacune volontarie).