Prima di considerare la sovranità come unico elemento costitutivo del Stato bisogna pensare allo Stato stesso, come ad un ordinamento giuridico sovrano. In tal modo se ne deduce che gli elementi costitutivi dello Stato vengono ad essere rispettivamente la sfera di validità personale e territoriale delle norme che compongono l’ordinamento giuridico statale.

Tuttavia ritornando al problema della definizione del diritto costituzionale, prima ci si è dovuti chiedere che cosa è uno stato, adesso occorre chiedersi che cosa sia un ordinamento giuridico statale e più in generale che cosa sia l’ordinamento giuridico.

E anzitutto bisogna dedurre che esistono una pluralità di ordinamenti giuridici, ovvero che all’interno di uno dato ordinamento giuridico statale possono esistere altri ordinamenti giuridici ad esso comunque subordinati e validi, a seconda dei casi, per l’intero territorio dello Stato o per soltanto alcune porzioni di esso.

Alcuni hanno tentato di definire l’ordinamento giuridico partendo dalla definizione della norma giuridica; Ciò premesso è importante ricordare che la definizione di ordinamento giuridico e quello di sistema di norme giuridiche. Le strade percorribili sono due:

  • o arrivare ad una definizione oggettiva di ordinamento giuridico per poi dedurne, in modo residuale, che cosa sono le norme giuridiche.

  • Oppure individuare quali sono i caratteri sostanziali delle norme giuridiche, per poi dedurne che l’ordinamento giuridico è il sistema formato da tutte le regole che abbia determinate caratteristiche sostanziali. Le seconda strada è quella che è stata preferita e percorsa dalla filosofia del diritto come un problema autonomo. I risultati raggiunti sono stati insufficienti, poiché la dottrina non ha mai raggiunto un proprio e diffuso accordo.

Altri hanno tentato di definire la norma giuridica partendo dalla defi­nizione dell’ordinamento giuridico.

Inoltre dagli ordinamenti giuridici si evince là pretesa del singolo ordinamento giuridico statale, di stabilire in via esclusiva quali siano le regole giuridiche attraverso la predisposizione dei meccanismi idonei alla loro creazione o alla loro ricezione da altri ordinamenti giuridici.

Date le notevoli difficoltà si è deciso di utilizzare il procedimento inverso ovvero di definire prima di tutto l’ordinamento giuridico e poi le norme che ne fanno parte. Quindi la definizione di ordinamento giuridico statale è oggetto di numerose teorie che si possono dividere in due grandi categorie: le teorie istituzionali e le teorie normativistiche.

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