• Definendo la norma giuridica in base alla SANZIONE, si torna nuovamente all’ordinamento perché la sanzione per essere tale deve essere ISTITUZIONALIZZATA
  • Se si dice che il DIRITTO è un carattere degli ordinamenti normativi, per definirlo bisogna dare definizione di ORDINAMENTO GIURIDICO, mentre si può dire semplicemente che NORMA GIURIDICA è quella che fa parte di un ordinamento
  • Il problema delle norme senza sanzione si risolve semplicemente rimandando il tutto al fatto che la sanzionabilità è caratteristica dell’ordinamento giuridico, ma non necessariamente di TUTTE le norme
  • Il problema dell’EFFICACIA si appiana perché in un ordinamento, è l’efficacia ad essere il fondamento della validità, per cui non si deve negare lo stato di norma giuridica a norme che, prese singolarmente, sono valide ma non efficaci, se esse fanno parte di un ordinamento efficace
  • Una norma consuetudinaria diventa giuridica quando viene a far parte di un ordinamento giuridico
  • Nuova prospettiva: mentre per la teoria tradizionale un ordinamento giuridico si compone di norme giuridiche, per la nuova prospettiva norme giuridiche sono quelle che fanno parte di un ordinamento giuridico
  • Il termine DIRITTO indica un tipo di sistema normativo, non un tipo di norma.
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