Il diritto internazionale può essere definito come il diritto della comunità degli Stati: tale complesso di norme, infatti, si forma al di sopra dello Stato e lo Stato stesso, con proprie norme, si impegna a rispettarlo (art. 10 co. 1 Cost.). Pur potendo dire che il diritto internazionale regola rapporti tra Stati, occorre riflettere sul fatto che il diritto internazionale non regola, come in passato, solo materie attinenti a rapporti interstatali (diritto per diplomatici).
Esso, al contrario, pur indirizzandosi formalmente gli Stati, tende a disciplinare rapporti che si svolgono all’interno delle varie comunità statali (rapporti economici, commerciali, sociali).
Il diritto internazionale viene anche chiamato diritto internazionale pubblico, in contrapposizione al diritto internazionale privato. Tra queste due materie, tuttavia, non vi è molta affinità, trattandosi di norme che appartengono ad ordinamenti totalmente diversi: l’ordinamento della comunità degli Stati il primo, l’ordinamento statale il secondo.
Il diritto internazionale privato, infatti, è formato da quelle norme statali che delimitano il diritto privato di uno Stato stabilendo quando esso va applicato e quando invece i giudici di quello Stato sono tenuti ad applicare norme di diritto privato straniero. Non essendovi omogeneità, quindi, la qualifica di pubblico data al diritto della comunità degli Stati risulta essere superflua.