La cosiddetta clausola di flessibilità consente a determinate condizioni un’azione dell’Unione anche al di fuori di un’attribuzione specifica di competenza. Il Trattato Ce art 308 prevedeva che, quando un’azione delle istituzioni risultava <necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il Trattato avesse previsti i poteri di azione a tal uopo richiesti>, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, poteva prendere le disposizioni del caso.

Con il Trattato di Lisbona la clausola di flessibilità è ripresa nel TFUE, diventando così di applicazione nei settori di attività dell’attività dell’Unione. L’art 352 ribadisce che, <se un’azione dell’Unione appare necessarie per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europea, adotta le disposizioni appropriate>. Le disposizioni possono consistere in regolamenti, direttive o decisioni. Lo stesso art 352 prefigura espressamente l’ipotesi che l’atto adottato dal Consiglio possa avere anche, laddove disponga misure di portata generale, natura legislativa>. La clausola di flessibilità ha la finalità di ovviare alla rigidità del principio di attribuzione che potrebbe impedire alle istituzioni di prendere misure ritenute indispensabili per gli sviluppi del processo di integrazione, ma per le quali i redattori dei Trattati non abbiano in anticipo previsto disposizioni che conferiscano a quelle istituzioni gli specifici poteri di farlo.

Proprio perché permette alle istituzioni di agire al di là dei confini posti dal principio delle competenze di attribuzione, il ricorso alla clausola di flessibilità è soggetto a condizioni procedurali rigorose. È stata prevista la condizione di delibera all’unanimità del Consiglio, da prendere su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento. Con il Trattato di Lisbona, alla condizione del voto unanime del Consiglio è stata aggiunta quella di un’approvazione previa del Parlamento, il quale è così chiamato a dare non più soltanto un parere non vincolante sul ricorso alla clausola di flessibilità, ma può porre il suo veto alla decisione del Consiglio.

È fondamentale che l’azione da intraprendere debba essere necessaria alla realizzazione di uno degli obiettivi dei Trattati. Il riferimento in passato al <mercato comune>, viene sostituito dall’art 352 del TFUE da un rinvio generale a tutte le <politiche definite dai Trattati>, essendo certamente più vasti di quelli che erano in precedenza assegnati alla Comunità. Un limite intrinseco al ricorso alla clausola di flessibilità è stato indicato dalla Corte di Giustizia nel fatto che la clausola, <essendo parte integrante di un ordinamento istituzionale basato sul principio delle competenze di attribuzione, non può costituire il fondamento per ampliare la sfera dei poteri dell’Unione al di là dell’ambito generale risultante dal complesso delle disposizioni del Trattato>; né esso <può essere utilizzato come base per l’adozione di disposizioni che condurrebbero sostanzialmente, con riguardo alle loro conseguenze, a una modifica del trattato che sfugga alla procedura prevista dal trattato medesimo> alterando così l’equilibrio istituzionale.

Dall’ambito di applicazione delle clausola di flessibilità è escluso, per espressa previsione dell’art 352, il settore della politica estera e di sicurezza comune; la clausola <non può servire di base per il conseguimento di obiettivi riguardanti la politica estera e di sicurezza comune>, evitando così il rischio che attraverso un’azione presa ai sensi dell’art 352 si possano alterare i meccanismi specifici di questo settore, a partire da quelli relativi alla presa di decisione. Tale esigenza si pone non solo in relazione al rapporto tra l’art 352 e il settore della PESC ma anche al rapporto di questo articolo con tutti gli altri settori di attività dell’Unione; in questa chiave di non base di non alterazione delle prerogative delle istituzioni e più in generale di rispetto dell’equilibrio istituzionale può essere visto l’ulteriore limite alla possibilità di ricorso alla clausola di flessibilità consistente nella condizione che <nessun’altra disposizione del Trattato attribuisca alla istituzioni..la competenza necessaria per l’emanazione dell’atto stesso>.

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