La sede della struttura amministrativa del Parlamento è Lussemburgo, mentre le riunioni delle commissioni si svolgono a Bruxelles e la sessione plenaria mensile si tiene a Strasburgo.

Il Parlamento è composto dai “rappresentanti dei cittadini dell’Unione” (questo testo è stato modificato dal Trattato di Lisbona; la versione precedente faceva riferimento ai “rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità”).

Esso esercita, “congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio”, nonché “funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati”; ed “elegge il Presidente della Commissione” (art. 14 TUE).

Anomalo (rispetto alle altre istituzioni) sia per composizione che per attribuzione di competenze, il Parlamento riassume le spinte verso la realizzazione di un modello di tipo federale.

Originariamente Assemblea comune, poi Assemblea parlamentare europea, in concomitanza con la creazione della CEE e dell’Euratom, finalmente Parlamento europeo in virtù di una sua decisione del 30 marzo 1962 e poi dell’Atto unico, l’istituzione fu per molti anni composta da membri dei Parlamenti nazionali, da questi designati.

Tale rappresentanza era:

indiretta: in quanto i parlamentari non venivano eletti direttamente dai cittadini europei, bensì dai rappresentanti di questi ultimi eletti in seno ai rispettivi Parlamenti;

imperfetta: perché in alcuni casi non rifletteva esattamente e proporzionalmente la presenza di tutte le componenti politiche in seno ai Parlamenti nazionali.

L’elezione diretta dei membri del Parlamento fu decisa da un Atto del Consiglio Europeo nel 1976 e successivamente realizzata con apposite leggi nazionali (le prime elezioni si tennero nel 1979).

Il numero dei membri, che nella legislatura 2009 – 2014 è di 736, nella legislatura 2014 – 2019 non deve superare i 751 (750 + Presidente, art. 14 n. 2 TUE).

Però, il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità, su iniziativa ed approvazione del Parlamento, può modificare la composizione.

I parlamentari hanno un mandato di 5 anni e sono divisi in gruppi politici e non in gruppi nazionali.

Stando al Trattato, i membri del Parlamento dovrebbero rappresentare i cittadini dell’Unione collettivamente considerati.

Dunque i partiti politici sono definiti a livello europeo (art. 10, n. 4, TUE); il loro Statuto e le norme sul loro funzionamento, sono stabilite dal Consiglio e dal medesimo Parlamento attraverso la procedura legislativa ordinaria.

Nell’organizzazione dei lavori, i parlamentari si dividono in commissioni permanenti ma con competenze per materie, che riflettono la suddivisione tra le Direzioni Generali della Commissione.

Il Parlamento europeo elegge, tra i suoi membri, il presidente e l’ufficio di presidenza.

In base al Capo III del Protocollo n. 7, i parlamentari non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti per le loro opinioni o per i voti espressi nell’esercizio della loro funzione.

In ambito nazionale, vengono loro riconosciute le stesse immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro Paese.

Sul territorio degli altri Stati membri, i parlamentari europei sono esenti da provvedimenti di detenzione e da procedimenti giudiziari.

Tali immunità incontrano un limite nell’ipotesi di flagrante delitto; allo stesso Parlamento è riconosciuta la possibilità di privare un parlamentare di tali immunità.

Infine, i parlamentari hanno ampia libertà di movimento per raggiungere i luoghi delle riunioni.

Ai sensi dell’art. 231 TFUE, il Parlamento delibera a maggioranza dei suffragi espressi. Il quorum è raggiunto quando sono presenti in aula 1/3 dei membri; ciononostante, le delibere si ritengono valide a meno che non venga constatata la mancanza del numero legale.

In taluni casi è, invece, richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento (es. elezione del Presidente della Commissione.

È richiesta la maggioranza dei componenti e dei 2/3 dei voti espressi, per l’approvazione della mozione di censura sull’operato della Commissione (“in seguito a ciò i membri della Commissione e l’Alto rappresentante si dimettono collettivamente dalle loro funzioni”) e per la constatazione del rischio evidente di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori su cui si fonda l’Unione.

Infine è prevista la maggioranza dei componenti e dei 3/5 dei suffragi espressi qualora il Parlamento europeo volesse confermare gli emendamenti al bilancio respinti dal Consiglio.

Come già detto, il Parlamento ha dei poteri di controllo, partecipa al processo di formazione delle norme e a quello di approvazione del bilancio.

Relativamente al potere di controllo, il Trattato di Lisbona ha introdotto significative novità circa la partecipazione del Parlamento, che deve:

eleggere il Presidente della Commissione proposto dal Consiglio europeo;

deve esprimere un “voto di approvazione” del Presidente, dell’Alto rappresentante degli affari esteri e degli altri commissari collettivamente considerati, nominati solo successivamente dal Consiglio europeo.

La Commissione è inoltre tenuta a presentare annualmente all’esame del Parlamento una relazione generale sull’attività svolta nell’anno precedente, nonché relazioni annuali sulla situazione sociale e sulla politica di concorrenza.

A ciò si aggiungono le interrogazioni del Parlamento o dei suoi membri alla Commissione, la quale è tenuta a rispondere oralmente o per iscritto. Lo stesso vale per le interrogazioni al Consiglio.

Importante è anche la partecipazione dei membri o dei funzionari della Commissione e del Consiglio ai lavori delle commissioni parlamentari, che si risolve in un dialogo continuo tra le istituzioni e contribuisce a rendere effettiva l’attività di controllo del Parlamento.

Il Parlamento, inoltre, partecipa alla funzione normativa, in particolar modo al processo di formazione degli atti dell’Unione (art. 289 e 294 TFUE) e di conclusione di accordi internazionali (art. 218 TFUE).

Tale partecipazione si manifesta con modalità ed intensità diverse a seconda dei casi e del tipo di procedura prevista di volta in volta dal Trattato.

I trattati di riforma hanno progressivamente rafforzato il ruolo del Parlamento.

Il Trattato di Nizza ha collocato il Parlamento sullo stesso piano della Commissione e del Consiglio quanto alla possibilità di adire la Corte di Giustizia sollevando l’azione di annullamento.

Altra novità introdotta da questo Trattato riguarda la possibilità per il Parlamento, e non più soltanto per Consiglio, Commissione e Stati membri, di chiedere alla Corte di Giustizia un parere sulla compatibilità di un accordo internazionale con le disposizioni del Trattato.

Tale potere può avere un notevole impatto, se si considera che il parere negativo della Corte implica la necessità di ricorrere alla procedura di revisione dei trattati.

Il Trattato di Lisbona ha accresciuto ancor di più il ruolo del Parlamento:

estendendo la procedura di codecisione (procedura legislativa ordinaria), coinvolgendolo, nella forma dell’approvazione e consultazione, nella definizione degli accordi internazionali negoziati dalla Commissione e dal Consiglio;

attribuendo al Parlamento europeo nella procedura di bilancio una posizione equiparata al Consiglio;

ampliandone il ruolo nella procedura di revisione dei trattati;

accrescendone il ruolo di controllo delle funzioni esecutive della Commissione.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento