Le elezioni del Parlamento europeo sono svolte, a partire dal 1979, sulla base di leggi elettorali diverse per ciascuno Stato. In Italia la materia è regolata dalla legge 18/1978, che fornisce l’unico esempio di sistema rigorosamente proporzionale ancora operante nel nostro Paese.

I seggi attribuiti all’Italia sono attualmente 78 ed essi sono ripartiti nell’ambito di cinque grandi circoscrizioni. Ai fini della loro ripartizione fra le liste concorrenti si opera nel modo seguente:

a) si calcola il quoziente elettorale nazionale, ottenuto dividendo il numero complessivo dei voti validi per il numero complessivo dei seggi da assegnare (cioè 78);

b) si determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista (eguale al numero complessivo dei voti validi che essa ha ottenuto nelle cinque circoscrizioni);

c) si divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale;

d) il risultato di questa divisione indica il numero dei seggi che spetta a ciascuna lista. Ove alcuni seggi non risultino attribuiti si applica il metodo dei resti più alti.

Si passa quindi alla fase successiva, che consiste nell’assegnazione dei seggi, già attribuiti alle diverse liste, alle diverse circoscrizioni. A questo scopo si opera nel modo seguente:

a) si calcola il quoziente elettorale di lista, che è ottenuto dividendo la cifra elettorale nazionale di lista per il numero dei seggi ad essa assegnati;

b) si calcola la cifra circoscrizionale di lista, che è eguale al numero dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole circoscrizioni elettorali;

c) si divide la cifra circoscrizionale di lista per il quoziente elettorale di lista;

d) il risultato indica il numero dei seggi attribuiti a quella lista nella singola circoscrizione;

e) ove alcuni seggi non risultino assegnati, si applica il metodo dei più alti resti.

 

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