L’articolo 2 della convenzione di applicazione prevede che «le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque luogo senza che venga effettuato il controllo delle persone»; l’art. 3 che il passaggio delle frontiere esterne è sottoposto a condizioni e controlli severi e può avvenire «soltanto ai valichi di frontiera e durante le ore di apertura stabilite» (art. 3, 1).

Le parti contraenti si impegnano a istituire sanzioni in caso di «passaggio non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e delle ore di apertura» (art. 3, 2) e a sottoporre al controllo delle autorità competenti «la circolazione transfrontaliera» sulla base di specifici «principi uniformi» (art. 6). Esse s’impegnano ad adottare una «politica comune per quanto riguarda la circolazione delle persone e in particolare il regime dei visti».

Gli stranieri titolari di un visto possono circolare liberamente nel territorio di tutte le Parti contraenti, per il periodo di validità del visto (art. 19).

Anche le altre disposizioni hanno un contenuto identico a quelle che ora figurano nel titolo IV del Trattato CE. Segnaliamo però che è previsto anche un sistema informatico detto Sistema d’informazione Schengen (SIS), comprendente anche norme per la protezione dei dati personali.

La nuova disciplina in materia di immigrazione del trattato di Amsterdam – largamente coincidente con quella delle due convenzioni – ha reso necessario il «recupero» in primo luogo delle norme stabilite con il Trattato e con la convenzione di applicazione, e in secondo luogo delle disposizioni adottate in base ad esso (SIS, gruppi di lavoro istituiti dal Comitato esecutivo creato per sovrintendere alla corretta applicazione della Convenzione).

Ciò tuttavia doveva essere fatto rispettando il desiderio dei due Stati non aderenti (Gran Bretagna, Irlanda) di non modificare il loro atteggiamento.

Si è pertanto provveduto all’incorporazione dell’opera di Schengen (definito acquis di Schengen per analogia con l’acquis comunitario e che i nuovi membri dell’Unione devono pure rispettare) con un apposito protocollo annesso al trattato di Amsterdam.

In sede di negoziati la Danimarca ha dichiarato di opporsi alla «comunitarizzazione» dell’acquis di Schengen e, in generale, alla comunitarizzazione progressiva degli affari interni e della giustizia.

Essa ha quindi, in questi settori, uno statuto particolare.

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