Il Bilancio

In materia di bilancio i Trattati originari riconoscevano al Parlamento poteri molto limitati. Da quando però le Comunità dispongono di cospicue risorse proprie, il ruolo del Parlamento nel campo della procedura di bilancio è stato nettamente potenziato. In considerazione di questo ampliamento delle competenze del Parlamento in materia di bilancio, Parlamento, Consiglio e Commissione il 4 marzo 1975 hanno adottato una dichiarazione comune che prevedeva una particolare procedura di concertazione ed il Trattato che modifica talune disposizioni finanziarie ha dettato un nuovo testo dell’art. 272 (ex 203).

In sintesi, il potere di bilancio è suddiviso tra il Consiglio ed il Parlamento: appartiene quasi completamente al Consiglio per quanto riguarda le spese, dette «obbligatorie», che derivano obbligatoriamente dal trattato o da atti di diritto derivato, mentre è condiviso con il Parlamento per le altre spese, quelle non obbligatorie.

È pertanto divenuta fonte di controversie la classificazione delle spese. In mancanza di criteri oggettivi accettabili per entrambe le parti, la classificazione è spesso il risultato di un negoziato tra le due istituzioni.

Ciò porta a qualche conseguenza anomala. Ad esempio le spese per l’immagazzinamento dei prodotti agricoli sono considerate obbligatorie perché tutte le spese della politica agricola sono classificate come obbligatorie; per contro sono considerate non obbligatorie, e l’ultima parola spetta al Parlamento, le spese per il personale.

La sede

La sede del Parlamento europeo, come quella delle altre istituzioni della Comunità, è stabilita d’intesa dai governi (art. 289 CE). Tuttavia, soltanto al summit di Edimburgo (1992) è stata raggiunta un’intesa.

La decisione del 12 dicembre 1992 (GUCE n. C 341) prevede:

Il Parlamento tiene i suoi 12 periodi di sedute plenarie mensili a Strasburgo. Le sedute plenarie aggiuntive si tengono a Bruxelles, dove si riuniscono pure le commissioni parlamentari. Il segretariato generale del Parlamento e i servizi che ne dipendono hanno sede a Lussemburgo.

– Il Consiglio ha sede a Bruxelles. Nel mese di aprile, giugno e ottobre tiene le sue sedute a Lussemburgo.

– La Commissione ha sede a Bruxelles (salvo alcuni servizi rimasti a Lussemburgo per effetto della decisione del Consiglio dell’8 aprile 1965).

– La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado hanno sede a Lussemburgo.

La decisione rimanda a successive determinazioni la sede degli altri organismi e servizi creati o da creare. Così con una decisione del 1993 è stata fissata a Copenaghen la sede dell’agenzia dell’ambiente, a Londra la sede dell’agenzia europea di valutazione dei medicinali, a Francoforte la sede della Banca centrale europea etc.

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