La deroga dell’86 parte 2 delle regole della concorrenza caso per caso non sembra offrire la certezza giuridica necessaria in un mercato comunitario sempre più integrato. L’armonizzazione comunitaria ha portato importanti vantaggi in quanto fissa principi e meccanismi sempre più stringenti per la liberalizzazione delle maggiori categorie di servizi di int ecn gen.

1° questione: basi giuridiche per l’adozione della normativa derivata ue in materia di servizi di int ecn gen. Il prototipo delle liberalizzazioni comunitarie è costituito dai servizi di telecomunicazioni e comunicazioni elettroniche e la base giuridica è il 95 ce sul coordinamento di legislazioni nazioanli mediante regolamenti o direttive (quest’ultima preponderante) volte al funzionamento del mercato interno. Nel settore del mercato dell’energia e del gas la normativa derivata è stata adottata partendo da art 47 par 2 e 55 CE sul coordinamento delle legislazioni nazionali in materia di stabilimento e circolazione di servizi. Nel settore dei trasporti la base per la normativa derivata è il 71 (servizi su strada e ferroviari), 80 (servizi marittimi e aerei), 73 (oneri di servizio pubblico)

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