Regole giuridiche e fonti del diritto

Grande importanza assume il tema delle fonti del diritto, che costituiscono il fondamento delle regole giuridiche. Importante quindi analizzare la disciplina delle fonti del diritto, attraverso la quale sono regolati i modi di produzione delle norme e come queste vengono rese conoscibili. Tale disciplina è anche il tratto che caratterizza lo stato moderno: perché si garantisce in questo modo la certezza del diritto.

Tale disciplina si ritrova in parte nelle “disposizioni sulla legge in generale”, cioè nelle disposizioni che precedono il codice civile ( da ora c.c.) anche dette pre-leggi o disposizioni preliminari; e si ritrova in parte anche nella costituzione

Caratteri e tipologia delle norme giuridiche

Alcuni caratteri sono comuni a tutte le norme giuridiche, si parla di caratteri generali. Altri sono propri di singole norme, i caratteri particolari

a) Caratteri generali sono l’esteriorità e la plurilateralità.

– L’esteriorità indica che le norme giuridiche impongono comportamenti conformi all’ordinamento. Mentre le norme non giuridiche, come quelle della morale, toccano la coscienza degli uomini e sono dunque avvertite prima che osservate, quelle giuridiche impongono i comportamenti relazionati alla società civile e fissano le conseguenze in caso di violazione.

– La plurilateralità significa che le norme sono rivolte a regolare posizioni o comportamenti di soggetti nei confronti di altri soggetti o verso le istituzioni.

Pensiamo all’art. 3 della Cost. che sancisce l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, a cui è strettamente collegato il principio di ragionevolezza delle norme, in base al quale non può introdursi senza motivo un trattamento differente per una stessa situazione.

b) I caratteri particolari sono propri di singole categorie di norme. Le norme possono essere analizzate da tre punti di vista diversi:

– con riguardo alla struttura, cioè alla formula letterale

– con riguardo alla funzione, cioè alla regola di condotta

– con riguardo all’efficacia, cioè all’imperatività

Iniziamo ad analizzare le norme dal punto di vista della struttura:

Va detto che normalmente la norma è composta da un precetto (cioè la regola di condotta), la c.d. norma primaria e da una sanzione (che è la norma che stabilisce la conseguenza dell’inosservanza della norma primaria), si parla di norma secondaria. Quando la norma presenta questa struttura allora si dice che la norma è perfetta, si parla anche di norme sanzionatorie o coercitive.

Spesso i due profili (regola di condotta e sanzione) sono contenuti in uno stesso articolo, pensiamo all’art. 2043 c.c. dove si legge “ chi cagiona ad altri un danno ingiusto è obbligato a risarcirlo”.

Però può anche capitare che i due profili siano separati, così gli art. 1325 c.c. e ss. prescrivono i requisiti di validità del contratto, mentre l’art.1418 e 1425 c.c. stabiliscono le conseguenze qualora tali requisiti non siano rispettati (cioè prevedono la nullità e l’annullabilità del contratto).

Ci sono anche norme che anziché prevedere una sanzione in caso di violazione del precetto, per incentivarne l’osservanza prevedono un “premio”, si parla appunto di norme premiali. Tipici esempi sono le norme che prevedono incentivi per chi investe in aree depresse.

Ci sono anche norme che prevedono una condotta senza stabilire le conseguenze in caso di violazione, si parla di norme imperfette, ma sono rare. Es. l’art. 315 c.c che impone ai figli il dovere di rispettare i genitori.

Per quanto riguarda la funzione si deve far riferimento all’obiettivo a cui mira la regola di condotta. Occorre quindi analizzare sia la funzione del precetto che quella della sanzione.

  • Il precetto presenta due caratteristiche:

– la generalità, nel senso che si rivolge a tutti i soggetti che si trovano in quella determinata situazione o che hanno tenuto quel comportamento

– l’astrattezza, nel senso che il precetto regola una situazione astratta.

Pensiamo all’art. 2043 c.c. “qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che l’ha commesso a risarcire il danno”. Vediamo che il precetto si rivolge a tutti coloro che cagionano ad altri un danno con dolo con colpa (generalità) e fa riferimento ad una situazione astratta (la commissione di un fatto doloso o colposo).

Va poi detto che ultimamente accanto alle norme che si rivolgono ad ogni soggetto di diritto stanno nascendo norme che tengono conto del fatto che il soggetto appartiene ad una particolare dimensione sociale o economica, così oggi è possibile distinguere, in base alla funzione:

le norme generali ( o norme di diritto comune), quelle che hanno riguardo a tutti i rapporti di un determinato tipo e si applicano alla generalità dei soggetti.

– le norme speciali (o di diritto speciale), quelle che sono inerenti a particolari materie o settori, come il diritto della navigazione. All’interno di questa categoria troviamo anche le norme eccezionali, che sono quelle dirette ad operare in circostanze specifiche per far fronte a situazioni appunto eccezionali, come in caso di calamità naturali

  • La sanzione è espressione dell’imperatività dell’ordinamento in quanto è in grado di imporre con la forza l’osservanza della norma. La sanzione ha una funzione punitiva per chi viola il precetto e quindi ha anche una funzione dissuasiva dalla violazione.

A seconda del tipo di sanzione si distinguono:

le norme di diritto materiale o proibitive che sono quelle dirette a reintegrare gli interessi lesi

le norme di diritto strumentale o ordinative che sono le norme di presidio dell’organizzazione sociale, in primis vi rientrano le norme processuali dirette a far valere in giudizio i propri diritti

– Come già detto ultimamente si tende anche a non prevedere sanzioni in caso di violazioni ma ad incentivare il rispetto della norma con misure premiali, si parla appunto di diritto premiale .

Infine in relazione all’efficacia, le norme si distinguono in base al grado di imperatività . Così si distinguono:

le norme imperative (o cogenti o inderogabili) che sono quelle che non consentono deroghe ai privati (es. art. 160 c.c. o art. 1282 c.c.)

le norme dispositive che non operano contro la volontà dei destinatari. Queste a loro volta i distinguono in

  • Norme dispositive in senso stretto, quando sono derogabili dai privati che possono far prevalere un proprio accordo sulla regola giuridica (ad es. l’art. 1282 c.c. stabilisce che i crediti liquidi ed esigibili producono interessi salvo non sia stabilito diversamente)
  • Norme suppletive, quando operano in via residuale cioè se i privati non hanno stabilito nulla al riguardo (ad es. in tema di matrimonio il c.c. impone il regime di comunione legale se i coniugi non hanno stabilito nulla)
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