Dal punto di vista giuridico, l’I VA presenta molte particolarità. Infatti, nella sua disciplina non viene fornita una definizione unitaria del presupposto di fatto del tributo, inteso come manifestazione di capacità contributiva che giustifica il prelievo; non sono facilmente individuabili i soggetti passivi dell’imposta; ed infine, le imposte da versare non dipendono dall’applicazione di una aliquota ad una determinata base imponibile, in quanto esse derivano dalla differenza tra l’imposta sulle vendite e quella sugli acquisti.

Queste particolarità hanno fatto emergere diversi orientamenti all’interno della dottrina, che forniscono le caratteristiche dell’imposta, in modo da poterla giustificare dal punto di vista costituzionale. In merito possono essere citati due orientamenti:

  • Una parte della dottrina afferma che presupposto di fatto del tributo consisterebbe nella cessione al consumatore finale, mentre le operazioni antecedenti darebbero vita soltanto ad adempimenti neutri, strumentali alla fase finale;
  • Altra parte della dottrina invece, ha sottolineato che l’imposta non è sempre neutra nei confronti degli operatori economici (basti pensare che l’imposta è da essi dovuta anche in caso di esito negativo della rivalsa); e da ciò traggono la conseguenza che, l’imposta non è altro che una imposta sull’attività economica svolta dagli imprenditori, i quali sarebbero giuridicamente i veri soggetti passivi del tributo; mentre solo da un punto di vista economico l’imposta si potrebbe dire giustificata dall’intento di colpire i consumatori.

Tuttavia, sia la Corte di Giustizia delle Comunità Europee che la Corte Costituzionale, affermano che l’IVA è un’imposta sui consumi. Il fatto è che la vera particolarità dell’IVA sta nella sua struttura che, a differenza di quella delle altre imposte, non è riconducibile alle tradizionali nozioni di presupposto di fatto, di soggetti possivi, e di obbligazione tributario. Infatti, concorrono a formare la struttura dell’IVA 3 distinte situazioni soggettive, reciprocamente connesse:

  • L’obbligo di assoggettare ad imposta le operazioni di vendita effettuate, senza che ciò comporti il versamento all’Erario dell’intero importo delle imposte medesime;
    • Il dovere/diritto di addebitare le imposte in questione ai destinatari delle operazioni;
    • E il diritto di detrarre, dall’ammontare dell’imposta applicata sule operazioni attive (di vendita), quello delle imposte subite sugli acquisti; con la possibilità del sorgere di posizioni creditorie nei confronti dell’Erario nei casi in cui l’ammontare delle imposte sugli acquisti sia superiore a quello delle imposte sulle vendite.

Proprio a causa di questa struttura, il legislatore tributario ha basato la disciplina dell’IVA sulle singole operazioni, che possono dar vita a queste situazioni soggettive, anziché basarla sulle nozioni di presupposto di fatto e dei soggetti passivi del tributo.

 

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