Per quanto riguarda lo svolgimento del processo tributario, il decreto legislativo n. 546/1992 prevede che:

  • Il presidente della Sezione alla quale è stato assegnato il ricorso, qualora non ritenga di adottare i provvedimenti preliminari (esame preliminare e tutela cautelare), e scaduto il termine per la costituzione delle parti, nomina il relatore e fissa la data per la trattazione della controversia;
  • La Segreteria della Commissione dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione, almeno 30 giorni prima, mediante apposito avviso;
  • Le parti possono depositare documenti fino a 20 giorni prima della data di trattazione, memorie difensive sino a 10 giorni prima, e brevi repliche fino a 5 giorni prima, nel caso non sia stata chiesta la discussione in pubblica udienza;
  • La controversia, di norma, viene trattata in camera di consiglio, in assenza delle parti, a meno che almeno una delle parti abbia chiesto la discussione in pubblica udienza con apposita richiesta da notificare alle altre parti e depositare presso la Segreteria della Commissione almeno 10 giorni prima della data di trattazione;
  • Alla data stabilita, il relatore espone al collegio i fatti e le questioni controverse, e successivamente, nel caso in cui la trattazione avvenga in pubblica udienza, il Presidente ammette le parti alla discussione orale;
  • Il collegio giudicante adotta la propria deliberazione in segreto, nella camera di consiglio, subito dopo l’esposizione del relatore e l’eventuale discussione pubblica della controversia; tale deliberazione, nel caso in cui ne ricorrano i motivi, può essere rinviata di non oltre 30 giorni;
  • La sentenza viene resa pubblica mediante deposito nella Segreteria della Commissione, entro 30 giorni dalla data della deliberazione; ed il suo dispositivo è comunicato alle parti costituite, a cura della Segreteria, nei 10 giorni successivi.

Questa disciplina non presenta aspetti problematici di particolare rilievo. Tuttavia, alcune perplessità emergono nei riguardi della normale trattazione delle controversie in camera di consiglio (in contrasto col principio della pubblicità dell’amministrazione della giustizia), e dell’abbandono della regola (che vigeva nel precedente regime) dell’immediato deposito del dispositivo della sentenza adottata.

In ogni caso, è necessario prestare molta attenzione alle norme che disciplinano la sospensione, l’interruzione e l’estinzione del processo.

La sospensione e l’interruzione del processo tributario vengono rispettivamente disposta e dichiarata con decreto del Presidente della Commissione, con ordinanza collegiale, quando ricorrano determinate circostanze; e le loro comuni conseguenze consistono:

  • Nell’impossibilità di porre in essere atti del processo durante il loro decorso;
  • Nella necessità che la parte interessata provveda a riassumere il giudizio, a pena di estinzione del medesimo.

In particolare, la sospensione del processo è disposta nei casi in cui sia stata presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone. Mentre, l’interruzione del processo, diretta alla salvaguardia del contraddittorio processuale, è previsto:

  1. Nei casi in cui venga meno, per morte o per altre cause, la capacità di stare in giudizio di una delle parti diversa dall’ufficio tributario;
  2. E quando sopraggiunga la morte, la radiazione o sospensione dall’albo dei difensori incaricati per l’assistenza della parte in giudizio.

L’interruzione, che deve essere dichiarata da parte del giudice tributario, si verifica al momento dell’evento interruttivo se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi in cui sopraggiunga la morte, radiazione o sospensione dall’albo di uno dei difensori. Negli altri casi, invece, l’evento interruttivo rileva solo con apposita comunicazione da parte del difensore del soggetto al quale l’evento si riferisce.

Come già detto in precedenza, una conseguenza comune alla sospensione e all’interruzione del processo è la necessità che il processo venga riassunto ad opera della parte che vi abbia interesse (di norma, il contribuente) entro 6 mesi decorrenti dal giorno in cui è cessata la causa che ha dato luogo alla sospensione, ovvero è stata dichiarata l’interruzione.

La riassunzione avviene mediante il deposito di richiesta di trattazione presso la Segreteria della Commissione, a seguito della quale il Presidente della Sezione dispone i normali adempimenti per la trattazione della controversia.

Inoltre, la legge prevede, a garanzia del contraddittorio, che in queste ipotesi la trattazione deve essere comunicata, oltre alle parti costituite, anche alla parte colpita dall’evento o ai suoi successori. La parte colpita dall’evento ed i suoi successori possono costituirsi in giudizio solo presentando anche solo presentando documenti o partecipando all’udienza di discussione, assistiti da difensore abilitato, quando la legge lo richiede.

L’estinzione del processo è prevista dalla legge nelle 3 forme della rinuncio ai ricorso, dell’inattività delle parti, e della cessazione della materia del contendere. La rinuncia al ricorso comporta l’obbligo di rimborsare le spese processuali alle altre parti costituite, non produce alcun effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano interesse alla prosecuzione del processo, e si verifica solo se sia l’atto di rinuncia che l’accettazione siano sottoscritti personalmente dalle parti.

L’estinzione per inattività delle parti si verifica invece nel solo caso in cui la parte alla quale spetta di riassumere o integrare il processo non vi provveda nel termine stabilito dalla legge o dal giudice. Essa rende inefficaci gli atti che dovessero essere posti in essere successivamente, e comporta che le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute; ma può essere rilevata, anche d’ufficio, solo nel grado in cui tale inattività si è verificata.

L’estinzione per cessazione della materia del contendere è dalla legge prevista per i casi in cui vengono, in tutto o in parte definite le controversie tributarie e per ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. Anche per questa ipotesi, la legge prevede che le spese sostenute restano a carico della parte che le ha anticipate.

 

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