La disciplina del processo tributario è contenuta nel decreto legislativo n. 546/1992. Gli aspetti principali del processo tributario sono:

    • Che l’atto introduttivo del giudizio è sempre costituito dal ricorso che il contribuente può proporre contro uno degli atti o comportamenti amministrativi individuati dalla legge;
    • Che ciascuno degli atti impugnabili deve contenere l’indicazione del termine (60 giorni) entro il quale il ricorso può essere proposto, della Commissione competente, e delle forme da osservare per l’impugnazione:
    • Che gli atti diversi da quelli indicati dal legislatore non sono impugnabili autonomamente.

Alla luce di questo possiamo dire come il processo tributario presenti una struttura impugnatoria. Però questo connotato sta alla base di un aperto dibattito dottrinale. Infatti, parte della dottrina ha sostenuto che il processo tributario presenterebbe i caratteri del processo di annullamento totale o parziale di provvedimenti lesivi dell’interesse legittimo (processo di stampo amministrativistico).

Altra parte della dottrina ha invece affermato l’esigenza di concepire il processo tributario, nonostante la sua struttura impugnatoria, come un giudizio dichiarativo di stampo civilistico, avente ad oggetto l’accertamento negativo dell’obbligazione tributaria. Infine, la giurisprudenza si colloca a metà strada tra queste due ricostruzioni dottrinali, in quanto in essa spesso si afferma che il processo tributario sarebbe caratterizzato dalla presenza degli aspetti sia dei processi impugnatori e sia anche di quelli dichiarativi.

La soluzione di compromesso prospettata dalla giurisprudenza è poco convincente, poiché i modelli dei processi dichiarativi e dei processi di impugnatori sono in realtà incompatibili tra di loro. Per capire meglio la portata di questo dibattito forse è meglio richiamare gli atti per i quali è possibile l’avviarsi del processo tributario. In merito possiamo distinguere 3 grandi aree:

    • Una prima area può identificarsi nelle liti di impugnazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione del tributo e dei provvedimenti sanzionatori. Questi atti sono veri e propri provvedimenti amministrativi. In tal caso, la sola tutela giurisdizionale che il legislatore può offrire al cittadino è costituita dall’azione di annullamento (totale o parziale) del provvedimento impugnato;
    • Una seconda area è rappresentata dalle controversie sulle operazioni catastali (ossia, sulla consistenza, intestazione, classamento, ecc. delle unità immobiliari), sul rifiuto espresso o tacito di restituzione di tributi, sul diniego o revoca di agevolazioni tributarie, e sul rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari. In questo caso, l’oggetto della domanda è costituito da una pronuncia dichiarativa, che positivamente accerti il diritto del contribuente dinanzi alle contrarie tesi avanzate dall’Amministrazione;
  • Infine, una terza area è costituita dalle liti riguardanti gli atti della riscossione (iscrizione a ruolo, ingiunzione fiscale, cartella di pagamento, sospensione di rimborso, pronuncia di compensazione).
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