Oggetto del processo e del giudicato non sono mai fatti o atti, ma sempre e solo diritti, in particolare quelli fatti valere in giudizio tramite la domanda dell’attore. Tale oggetto, quindi, si determina sulla base della domanda dell’attore, essendo individuato tramite gli elementi di cui ai nn. 2, 3 e 4 dell’art. 163, nella misura in cui l’indicazione delle parti, del petitum e della causa petendi serve per l’individuazione del diritto fatto valere in giudizio. In questa prospettiva:

  • la causa petendi indicherebbe i fatti costitutivi allegati dall’attore a fondamento del diritto dedotto in giudizio;
  • le eccezioni di merito indicherebbero i fatti impeditivi, modificativi o estintivi sempre dello stesso diritto dedotto in giudizio dall’attore;
  • l’oggetto del processo e del giudicato sarebbe determinato dal solo diritto fatto valere in giudizio dalla domanda dell’attore. I fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi controversi e le norme da applicarsi alla fattispecie concreta sarebbero conosciuti sempre incidenter tantum.

 Questa schematizzazione, sostanzialmente esatta, ha tuttavia il torto di non dare un adeguato rilievo al momento della rilevanza giuridica della fattispecie. Nella sua genericità, peraltro, è inidonea a risolvere da sola i molti problemi che ruotano intorno al tema dell’oggetto del processo e dei limiti oggettivi del giudicato (critica).

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