L’art. 2909 individua l’essenza del giudicato nel fare stato a ogni effetto dell’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato ex art. 324. Integrando la scarna definizione legislativa di tale articolo, possiamo ritenere che a fare stato a ogni effetto sia l’accertamento del diritto fatto valere in giudizio tramite la domanda dell’atto. In questo modo si acquisisce un risulta di indubbia importanza, ma ancora non si coglie il significato di quel fare stato a ogni accertamento del diritto in cui l’art. 2909 ravvisa l’essenza del giudicato sostanziale.

 Il giudicato sostanziale opera come lex specialis, staccando la disciplina del diritto fatto valere in giudizio dalla norma generale ed astratta. Da qui la tendenza ad incardinare la disciplina del giudicato sostanziale intorno a due principi:

  • il giudicato copre dedotto e deducibile, non essendo ammissibile l’utilizzazione di fatti anteriori alla formazione del giudicato ma non precedentemente dedotti. Chiovenda, in particolare, ritiene che l’essenza della cosa giudicata dal punto di vista oggettivo consiste in ciò, che non è ammesso che il giudice in un futuro processo possa disconoscere o diminuire il bene riconosciuto in un precedente giudizio . Il risultato del primo processo, in sostanza, non può essere rimesso in discussione attraverso la deduzione in un secondo giudizio di questioni rilevanti ai fini dell’oggetto del primo che sono state proposte (dedotto) o che si sarebbero potute proporre (deducibile) nel corso del primo giudizio;
  • il giudicato prevale rispetto allo ius superveniens retroattivo (sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma sulla cui base è stato giudicato).

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